REGOLAMENTO GENERALE
SEZIONE I
Art. 1: Attività lucrative
La U.I.L.D.M. non ha finalità di lucro, pertanto alle sue strutture, centrali e periferiche, è vietato:
a) concedere finanziamenti e prestiti ad interesse;
b) distribuire fra i Soci eventuali saldi attivi di bilancio, o parte di essi;
c) partecipare e/o finanziare in qualsiasi modo gli enti, qualunque ne sia la denominazione e forma giuridica, che perseguono o potrebbero perseguire fini di lucro, fatta eccezione per quanto previsto dallo Statuto e/o da Leggi per la promozione della persona disabile;
d) svolgere attività lucrative di qualsiasi natura, ad eccezione di quelle, espressamente previste dallo Statuto e dalle norme sul volontariato e sulle ONLUS, finalizzate esclusivamente al perseguimento dei fini statutari o a raccogliere fondi da destinare interamente a tali fini.
Art. 2: Aconfessionalità ed apartiticità
1.- La UILDM è aconfessionale ed apartitica: non favorisce né discrimina, direttamente od indirettamente, alcuna confessione o formazione politica.-
2.- E’ assolutamente vietato:
qualsiasi forma di propaganda partitica nelle sedi ufficiali UILDM ed in attività organizzate dalla UILDM;
b) utilizzare il logo ed il nome della UILDM in attività o pubblicazioni propagandistiche di parte
Art. 3: Candidature ed elezioni
I membri di organi nazionali o territoriali della U.I.L.D.M. che intendono candidarsi ad elezioni politiche o amministrative sono sospesi dalla carica esclusivamente nel periodo di campagna elettorale.-
SEZIONE II : Soci
Art. 4: Iscrizione
1.- L’iscrizione alla U.I.L.D.M. si realizza mediante sottoscrizione di apposito modulo che deve essere presentato ad una Sezione, unitamente alla quota associativa annuale.
2.- Il modulo di iscrizione è predisposto dalla Direzione Nazionale e deve contenere le seguenti indicazioni riguardanti il Socio: Nome, Cognome, età, domicilio e data di iscrizione.
3.- La Sezione iscrive il nuovo Socio nel proprio libro Soci entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda, ed entro il giorno 15 dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre invia alla Segreteria Nazionale i moduli di iscrizione dei nuovi Soci relativi al trimestre precedente.
4.- La Segreteria Nazionale registra i nuovi Soci nell’elenco ufficiale nazionale entro 30 giorni dal ricevimento dei moduli.
Art. 5: Sindacato della Sezione
Nessuna Sezione può rifiutare l’iscrizione di un nuovo Socio. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il C. D. di Sezione ritenga non opportuna l’iscrizione di un Socio, ne sospenderà l’iscrizione nei propri elenchi e ne comunicherà i motivi alla D.N., la quale, nella prima riunione utile, decide in merito o demanda il caso al Collegio dei Probiviri, con provvedimento motivato. Contro la decisione della D.N. di rifiuto di iscrizione, l’interessato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, commi 2 e 3, e 27, comma 2, del presente Regolamento.
Art. 6: Elenco Soci
1.- La Segreteria Nazionale cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco generale dei Soci e dell’elenco Soci per Sezioni. Nel primo di essi deve constare: Cognome, Nome, età, data di prima iscrizione U.I.L.D.M., domicilio, Sezione di appartenenza, rinnovi annuali, cariche ricoperte ed eventuali provvedimenti disciplinari.
2.- I dati personali devono essere trattati in conformità alla legge n. 675/96.-
Art. 7: Decorrenza dell’iscrizione
Salvo quanto espressamente stabilito dallo Statuto, la qualifica di Socio e la pienezza di diritti e doveri si acquisiscono dalla data di iscrizione nel libro Soci della rispettiva Sezione, risultante dalla comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, del presente Regolamento
Art. 8: Rinnovo
1.- Il rinnovo annuale dell’iscrizione si effettua mediante il pagamento della corrispondente quota associativa alla Sezione di iscrizione, la quale provvede al rilascio della tessera sociale, previamente fornita dalla Segreteria Nazionale.
2.- Il mancato rinnovo dell’iscrizione entro il 31 dicembre comporta l’immediata sospensione dei diritti e dei doveri di cui all’art. 7 dello Statuto e l’inizio del procedimento per la perdita definitiva della qualità di Socio, come da art. 9 dello Statuto.
Art. 9: Adempimenti della Sezione
1.- Entro l’ultimo giorno del mese di febbraio le Sezioni inviano alla Segreteria Nazionale la parte delle quote sociali spettante alla D.N. e riscosse nel semestre Luglio-Dicembre dell’anno precedente.-
2.- Entro l’ultimo giorno del mese di agosto di ogni anno le Sezioni inviano alla Segreteria Nazionale la parte delle quote sociali spettante alla D.N. e riscosse nel semestre Gennaio-Giugno dell’anno in corso.-
SEZIONE III:
ASSEMBLEA
Art. 10: Convocazione e Ordine del Giorno
1.- L’Assemblea ordinaria dei Delegati si celebra entro il mese di maggio di ogni anno, in luogo e data stabiliti dalla Direzione Nazionale, la quale provvede contestualmente a nominare i responsabili di Segreteria ed Organizzazione e la Commissione verifica poteri, i cui membri saranno scelti tra i componenti il Consiglio Nazionale.
2.- L’Ordine del Giorno dell’Assemblea, che deve essere approvato dalla D.N., è predisposto tenendo conto delle proposte e degli argomenti indicati dagli organi centrali, dal Presidente, dalle Sezioni e dai Comitati Regionali.
Art. 11: Dei Delegati
1.- I Delegati eletti possono delegare in favore di altro delegato eletto dalla propria Sezione. Le deleghe devono essere controfirmate dal Presidente o dal Segretario della Sezione.
2.- I delegati di diritto possono delegare in favore di altro delegato eletto. Le deleghe devono essere controfirmate da un membro del Comitato Esecutivo nazionale.
Art. 12: Adempimenti delle Sezioni e dei Delegati
1.- Affinché i Delegati possano acquisire tale qualifica ed essere pertanto ammessi ai lavori assembleari:
a) le rispettive Sezioni devono:
- aver adempiuto agli obblighi derivanti dagli artt. 6, comma 2, e 47 dello Statuto, secondo i tempi e le modalità stabiliti all’ art. 19 del presente Regolamento;
- aver inviato, entro il ventesimo giorno antecedente la data di inizio dell’Assemblea, l’elenco completo dei Delegati eletti dall’Assemblea di Sezione, redatto in ordine alfabetico e firmato dal Presidente e dal Presidente dell’Assemblea di Sezione.
b) i Delegati stessi devono:
- iscriversi presso la Segreteria entro e non oltre il momento di effettivo inizio dei lavori assembleari, ritirando la documentazione corrispondente, nella quale è incluso un cartellino di voto provvisto di tagliandi numerati da utilizzarsi eventualmente per le votazioni;
- se possessori di deleghe, le stesse devono essere depositate in Segreteria entro il medesimo termine, ritirando sempre la documentazione corrispondente.
2.- I casi dubbi o controversi sono risolti definitivamente dalla Commissione verifica poteri. In mancanza di accordo, decide l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.
Art. 13: Degli interventi nella discussione
Nel pieno rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalla Presidenza:
a) tutti i membri dell’Assemblea hanno diritto di prendere la parola e, se chiamati in causa, di replicare immediatamente;
b) i membri della D.N. e del Collegio dei Probiviri possono intervenire quando lo ritengono necessario, e sono obbligati a farlo se chiamati direttamente in causa.
Art. 14: Delle mozioni
1.- Tutti e solo i membri dell’Assemblea possono, individualmente o collegialmente, presentare mozioni scritte, purché entro il termine stabilito dalla Presidenza.
2.- Ogni mozione è letta ed illustrata brevemente dal presentatore, o da uno dei presentatori, e successivamente posta in votazione, previo dibattito o, se del caso, un intervento a favore ed uno contro da parte di membri dell’Assemblea.
Art. 15: Adempimenti della Direzione Nazionale
La D.N. darà priorità assoluta, rispondendone all’Assemblea, alla discussione ed esecuzione delle delibere e mozioni approvate dall’Assemblea.
Art. 16: Elezione di Organi Collegiali
In caso di elezione di organi collegiali:
a) Il seggio elettorale è formato dagli scrutatori eletti in Assemblea, che ne nominano il Presidente, e dalla Commissione verifica poteri, ma con l’esclusione di eventuali candidati.
b) Ogni socio in regola, iscritto negli elenchi di cui agli artt. 6 e 22, punto a), può candidarsi Le candidature vanno presentate, attraverso le Sezioni, i C.R. o la D.N., alla Segreteria dell’Assemblea, corredate da uno schematico curriculum, almeno 30 giorni prima dell’Assemblea stessa. La candidatura deve essere firmata dal candidato.
c) Le schede di votazione sono predisposte dalla D.N. e consegnate all’atto del voto. Ogni scheda potrà contenere un massimo di voti di preferenza stabilito in 4 per l’elezione della D.N., in 2 per l’elezione del Collegio dei Revisori, ed in 1 per il Collegio dei Probiviri.
d) I candidati al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti devono essere regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.-
SEZIONE IV
LA DIREZIONE NAZIONALE
Art. 17: Informazione alle Sezioni ed ai Comitati Regionali
La D.N. invia alle strutture territoriali, con periodicità bimestrale, una circolare interna contenente notizie sulla vita associativa e:
a) sintesi delle riunioni degli organi centrali (D.N.,C.N., Collegio dei Probiviri, C.M.S.);
b) testo integro delle delibere della D.N., del C.N., della C.M.S. e, se nulla osta, di quelle del Collegio dei Probiviri.
Art. 18: Dei bilanci
Annualmente la D.N. presenta al C.N., per la necessaria approvazione, i bilanci consuntivo dell’anno precedente e preventivo per il corrente relativi sia alla gestione della D.N. che all’attività dell’intera Associazione (consolidati).
Art. 19: Comunicazione fra le strutture
Al fine di assicurare la costante comunicazione fra i diversi livelli e fra strutture analoghe, promuovere il dibattito sui temi generali di interesse comune e permettere la mutua conoscenza delle problematiche che in qualsiasi modo possono interessare l’Associazione, facilitandone la relativa soluzione, nei limiti delle loro possibilità e delle esigenze dell’Associazione, i membri della D.N. possono assistere - e se invitati ne hanno il dovere - alle riunioni di qualsiasi organo territoriale dell’Associazione.
SEZIONE V
SEZIONI E COMITATI REGIONALI
Art. 20: Costituzione formale
Una Sezione, o un Comitato Regionale, si intendono formalmente costituiti e facenti parte dell’organizzazione della U.I.L.D.M. quando, espletato l’iter di cui agli artt. 40 e 43 dello Statuto, la D.N. riceve l’atto ufficiale di costituzione.
Art. 21: Organizzazione definitiva
In attuazione degli artt. 40, comma 3, e 43, comma 3, dello Statuto, le Sezioni ed i C.R. di nuova costituzione devono far pervenire alla D.N., entro un mese dalla celebrazione, il verbale dell’Assemblea in cui si è provveduto alla definitiva organizzazione interna della Sezione o del C.R.. In caso di inadempienza, o di mancato rispetto dei termini indicati dallo Statuto o dal presente Regolamento, il Presidente del C.R. competente, o in mancanza il Responsabile regionale, e per i C.R. un membro della D.N. da questa designato, assume la gestione della Sezione o del C.R. ed adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni, che saranno immediatamente esecutivi e sottoposti a ratifica della D.N. nella prima riunione utile.
Art. 22: Adempimenti periodici
In attuazione degli artt. 6 e 47 dello Statuto, le Sezioni devono far pervenire alla D.N. ed al rispettivo C.R., alle date sottoindicate, o comunque entro le date comunicate rispettivamente dalla D.N. e dal C.R.:
a) entro la fine di febbraio:
- Elenco completo dei Soci in regola al 31 dicembre dell’anno precedente, sottoscritto dal Presidente.
- Solo alla D.N.: importo delle aliquote spettanti alla D.N. sulle quote sociali, come da precedente art. 9, e le altre somme dovute in attuazione di eventuali delibere del C.N..
- Relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e linee generali dell’attività da svolgere nell’anno.
- Composizione degli organi sociali, con indicazione della relativa scadenza.
- Bilanci consuntivo dell’anno precedente e preventivo per il corrente, redatti in conformità alle indicazioni del Tesoriere Nazionale, approvati dal C.D., o dall’Assemblea di Sezione, e col visto di conformità del Collegio dei Revisori della Sezione.
b) Composizione degli organi sociali, ogni volta che gli stessi vengono rinnovati ed entro il decimo giorno dall’elezione.
Art. 23: Democrazia interna
Al fine di poter operare con la più ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l’ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze, come esige la vigente legislazione in materia di sostegno alle associazioni, in occasione delle elezioni degli organi locali ogni Socio potrà esprimere, nella propria scheda di votazione, un massimo di voti di preferenza uguale a due terzi dei membri da eleggere, arrotondando per difetto in caso di frazione. Per i Collegi locali dei Revisori e/o dei Probiviri, il numero di preferenze sarà di 2.
Art. 24: Limiti di azione
Al fine di mantenere l’indispensabile unità di linea e di azione a livello nazionale e di favorire l’informazione e le attività di tutte le Sezioni e Comitati Regionali, pur nel pieno rispetto del principio di autonomia:
1) nei casi di:
a) iniziative presso le autorità centrali, e
b) accordi con altre organizzazioni nazionali od estere, quando eccedano il rispettivo ambito territoriale,
le Sezioni ed i C.R. possono agire solo attraverso la D.N., o previo consenso scritto della stessa o, in caso di urgenza, del Presidente Nazionale o del Responsabile di Settore.
2) Nel caso di iniziative o manifestazioni che trascendano o possano trascendere l’ambito locale:
a) Le Sezioni devono agire previo consenso scritto del Presidente del rispettivo C.R. o, in mancanza, del Responsabile regionale di cui all’art. 46 dello Statuto.
b) I C.R. devono agire previo consenso scritto del Presidente Nazionale.
SEZIONE VI
SANZIONI
Art. 25: Sanzioni
1.- In tutti i casi di inosservanza di norme statutarie o regolamentari, o di delibere degli organi centrali o periferici dell’Associazione, quando il fatto non sia già regolato, decide la D.N. con delibera immediatamente esecutiva, adottando, se del caso, le opportune sanzioni. In caso di urgenza decide il Presidente Nazionale.
2.- In caso di sanzioni, l’organo decisorio si atterrà al criterio della corrispondenza della sanzione alla gravità dell’infrazione, seguendo come modello la scala di sanzioni stabilita all’art. 49 dello Statuto.-
Art. 26: Procedura ordinaria
1.- Tutti i provvedimenti sanzionatori, qualunque sia l’organo decisorio, sono adottati per iscritto ed adeguatamente motivati. Nell’atto e nella motivazione l’organo decisorio adotterà tutte le cautele ritenute necessarie per evitare danni ingiusti all’interessato e/o all’Associazione.
2.- Il provvedimento deve essere comunicato al destinatario entro 15 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e deve contenere l’indicazione del termine dell’eventuale impugnazione, che si computerà a partire dalla data di ricezione della comunicazione.-
3.- Salvi i casi specificamente disciplinati dallo Statuto o dal presente Regolamento, il termine per impugnare i provvedimenti sanzionatori è di 15 giorni.-
4.- Se del caso, l’organo decisorio può stabilire l’immediata esecutività del provvedimento, facendone menzione nello stesso. Il Collegio dei Probiviri, nella prima riunione in cui esamina il caso, può revocare, motivandolo, l’immediata esecutività del provvedimento.-
Art. 27: Procedura d’urgenza
1.- Nei casi di urgenza di cui all’art. 25, comma 1, ultimo periodo, la decisione, comunicata al destinatario anche mediante telegramma, fax o mezzo equivalente, è immediatamente esecutiva. Il provvedimento, debitamente motivato, dovrà essere tempestivamente comunicato all’organo competente ed all’interessato entro il termine e con le modalità di cui all’art. 26, comma 2.-
2.- In tali casi l’interessato potrà impugnare il provvedimento, entro 15 giorni dal ricevimento della motivazione scritta, dinanzi al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà entro i trenta giorni successivi.-
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