TITOLO I: Costituzione e Scopo
Art. 1
1.- E' costituita l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare -UILDM - con sede attuale a Padova. L'UILDM non ha finalità di lucro, è aconfessionale e apartitica, ed è strutturata democraticamente.
2.- La UILDM ispira la propria azione ai principi del volontariato e della più ampia solidarietà nei confronti delle persone disabili in generale e delle persone affette da distrofia muscolare in particolare.
3.- La UILDM è editrice di periodici che perseguano e divulghino le finalità di cui al presente Titolo
Art. 2 : La UILDM si propone i seguenti fini fondamentali:
- promuovere e collaborare alla ricerca su cause, prevenzione e terapia delle distrofie muscolari progressive e delle altre malattie neuromuscolari.
- promuovere e contribuire alla eliminazione di qualsiasi ostacolo che si frapponga alla libera espressione ed all'affermazione delle potenzialità personali e sociali dei soggetti affetti da tali malattie.
La UILDM promuove ed incentiva la partecipazione dei giovani alle attività dell’Associazione.
Art. 3 : Sul piano medico-scientifico-informativo la UILDM si propone di:
a) portare un effettivo contributo alla divulgazione della conoscenza dei problemi posti da questa malattia, a livello di opinione pubblica, autorità ed operatori sociali e sanitari;
b) contribuire anche con sovvenzioni dirette, alla promozione, incentivazione, organizzazione ed effettivo svolgimento della ricerca scientifica sulla distrofia e le altre malattie neuromuscolari;
c) intervenire con tutti i mezzi per una efficace prevenzione delle malattie neuromuscolari, e per la loro diagnosi precoce, attraverso la propaganda, l’informazione e la identificazione di idonei centri di diagnosi e di consulenza genetica;
d) contribuire alla prevenzione ed al superamento di problemi psicologici e sociali che accompagnano le malattie neuromuscolari.
Art. 4 : Sul piano riabilitativo-assistenziale la UILDM si propone di:
a) effettuare e/o promuovere terapie riabilitative relative al trattamento delle malattie neuromuscolari;
b) promuovere l’istituzione di comunità-alloggio aperte e/o case-famiglia per meglio stimolare la socializzazione dei disabili senza discriminazioni né disuguaglianze. Le modalità di gestione dei rapporti tra la UILDM e tali Collettività vengono definite in apposito regolamento.
Art. 5 : Sul piano sociale ed economico la UILDM si propone di:
a) adoperarsi con tutti i mezzi per l’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti e per impedire che ne vengano create di nuove;
b) perseguire la piena e concreta attuazione del dettato costituzionale in quanto alla piena possibilità di accesso per ogni cittadino disabile alla scuola pubblica in ogni suo ordine e grado e tutelare il diritto allo studio; favorire la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale docente e sanitario, e dei volontari, nelle tematiche volte al pieno sviluppo ed inserimento sociale delle persone disabili, anche mediante l'istituzione e la gestione di corsi specifici;
c) favorire in ogni modo l'apprendistato, la formazione professionale e l'inserimento lavorativo delle persone disabili, anche mediante la costituzione ed il finanziamento di cooperative sociali;
d) svolgere l’attività di assistenza se necessario anche con interventi economici, nei confronti dei disabili e delle famiglie che ne abbiano bisogno;
e) ricevere donazioni e sottoscrizioni, raccogliere fondi da utilizzarsi per il raggiungimento dei fini statutari.
f) sollecitare, in stretta collaborazione con le altre Associazioni e/o Enti che si occupano dei problemi posti dalle malattie invalidanti, gli interventi legislativi ed operativi, da parte delle autorità preposte ai vari livelli e settori, che soddisfino le esigenze delle persone affette da malattie neuromuscolari e che ne eliminino l’isolamento e l’emarginazione, promuovendo le necessarie modificazioni delle strutture e dei servizi destinati a tutti i cittadini, e limitando quanto più possibile il ricorso a strutture e servizi speciali e settoriali. Tra l’altro: sollecitare l’istituzione dei presidi di medicina riabilitativa, dove non esistono, ed esercitare un effettivo controllo sulla loro idoneità ed efficienza, ove esistono; promuovere e/o effettuare servizi di consulenza genetica anche attraverso l’istituzione di consultori;
g) promuovere e/o effettuare, se necessario, servizi di trasporto per disabili.
h) promuovere e favorire attività culturali, sportive e ricreative anche attraverso la costituzione di gruppi specifici.
TITOLO II: Soci
Art. 6: Soci
1.- Sono soci tutti coloro che, condividendo i principi e gli scopi di cui al Titolo I, accettano espressamente il presente Statuto e sono ammessi, tramite una Sezione, secondo le modalità indicate nel Regolamento.
2.- La Sezione di iscrizione, seguendo l’iter indicato nel Regolamento, dovrà trasmettere alla Direzione Nazionale la documentazione relativa ai nuovi soci e versare alla tesoreria nazionale l’importo delle aliquote spettanti alla Direzione Nazionale su tutte le quote riscosse.
3.- L’adesione dei minori all’associazione è regolata dalla normativa vigente.
Art. 7: Diritti e Doveri
1.- Salvo le eventuali limitazioni espressamente citate nel presente Statuto, i soci hanno i seguenti diritti:
a) essere regolarmente convocati e partecipare con pieni diritti alle Assemblee della Sezione di iscrizione;
b) assistere alle assemblee di qualsiasi Sezione e a quelle nazionali;
c) avere il libero accesso alle sedi delle sezioni e alla sede nazionale;
d) rivolgersi per iscritto agli organi della Sezione di iscrizione o quelli nazionali, ricevendone risposta scritta;
e) godere dell’elettorato attivo e passivo, se maggiorenni ed in possesso dei requisiti richiesti
f) ricevere le pubblicazioni sociali della Sezione di iscrizione e della Direzione Nazionale secondo quanto stabilito dai competenti organi sociali;
2.- I soci hanno i seguenti doveri:
a) osservare in ogni loro parte, il presente statuto, i Regolamenti di attuazione ed il Regolamento della Sezione di iscrizione;
b) osservare le delibere e le direttive impartite dagli organi sociali nazionali e regionali della Sezione di iscrizione;
c) evitare qualsiasi atto o azione, diretti o indiretti, che possano arrecare ingiusto danno morale o materiale alla UILDM, alle Sezioni o a singoli soci;
d) denunciare agli organi associativi competenti qualsiasi fatto, atto o notizia di cui siano venuti a conoscenza e che possa in qualche modo ledere moralmente o materialmente, in maniera diretta o indiretta, l’associazione, le sezioni o i singoli soci;
e) collaborare con l’associazione, a qualsiasi livello, ciascuno secondo la propria potenzialità e professionalità, per il raggiungimento dei fini associativi, ed agire per il superamento di ogni discriminazione nei confronti dei disabili.
Le prestazioni fornite dai Soci nell’espletamento delle attività di volontariato sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dai competenti organi associativi.
Art. 8: Quota sociale
La quota sociale annuale deve essere versata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Art. 9: Cessazione
1.- La qualità di socio si perde: a) per recesso unilaterale del socio
b) per morosità
c) per morte
d) per radiazione.
2.- Le cause di cessazione sub a) e b) sono accertate dal Consiglio Direttivo di Sezione e da questo comunicate alla Direzione Nazionale, dalla cui data decorrono gli effetti relativi.
3.- La radiazione può essere adottata in caso di indegnità o di grave violazione dei doveri statutari, ed è proposta dal Consiglio Direttivo della Sezione o Consiglio Regionale alla Direzione Nazionale, la cui decisione può essere impugnata dall’interessato dinanzi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione. La radiazione ha effetto su tutto il territorio nazionale.
4.- L’iter per la riammissione di un socio radiato è analogo a quello stabilito per la radiazione.
Art. 10: Sospensione
1.- Nei casi di violazioni la cui entità non sia considerata tale da dar luogo alla radiazione le Sezioni e i Comitati Regionali possono proporre la sospensione del socio dal godimento dei diritti statutari. Contro il provvedimento si può ricorrere al Collegio dei Probiviri.
TITOLO III: Organi dell’Unione
Art. 11: Organi
Sono organi centrali dell’Unione:
a) L’Assemblea Nazionale
b) Il Consiglio Nazionale
c) La Direzione Nazionale
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
e) Il Collegio dei Probiviri
( Sezione I: L’Assemblea Nazionale)
Art. 12: Nozione e Composizione
1.- L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Unione.
2.- Essa è composta da:
a) Membri di diritto: i membri del Consiglio Nazionale
b) Membri eletti: eletti dalle Assemblee delle singole Sezioni, in ragione di un delegato per ogni 30 soci o frazione superiore a quindici, tra i soci effettivi al 31 dicembre dell’anno precedente.
c) Membri con diritto di parola ma non di voto: i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri; i consulenti eventualmente nominati dalla Direzione Nazionale.
3.- L’elenco dei Delegati eletti, redatto come da Regolamento, deve pervenire alla Direzione Nazionale entro il ventesimo giorno antecedente la data di inizio dell’Assemblea dei Delegati.
Art. 13: Della convocazione e della validità
1.- L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente Nazionale almeno una volta l’anno. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento, e sarà diramato con almeno 30 giorni di anticipo. L’avviso sarà affisso nella sede nazionale, pubblicato sul giornale ufficiale ed inviato a tutte le Sezioni, che lo affiggeranno nelle rispettive sedi.
2.- L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale ogni volta che lo richiedano il Consiglio Nazionale, la Direzione Nazionale, il Presidente stesso, almeno 3 Comitati Regionali o almeno 10 Sezioni appartenenti ad almeno 3 Regioni diverse. Per le modalità di convocazione, ci si atterrà a quanto indicato nel comma precedente.
3.- L’Assemblea si considera validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente il 50% più uno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Delegati presenti in proprio o per delega, a condizione che il numero dei Delegati eletti presenti in proprio superi il numero dei Delegati di diritto di cui all’art. 17, comma 1, lettere b) e c)..
4.- L’Assemblea, come primo atto, elegge l’Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario verbalizzante; successivamente nomina gli scrutatori, nel numero considerato necessario.
Art. 14. : Attribuzioni
E’ competenza dell’Assemblea:
a) determinare le direttive generali per l’azione da svolgere per il miglior raggiungimento dei fini sociali;
b) deliberare sulle relazioni presentate dagli organi sociali;
c) discutere e ratificare, con le maggioranze previste dalla legge, i bilanci preventivo e consuntivo, presentati dalla Direzione Nazionale ed approvati dal Consiglio Nazionale
d) eleggere i membri della Direzione Nazionale, del Collegio dei Revisori e due membri del Collegio dei Probiviri;
e) deliberare su ogni eventuale argomento proposto dalla Direzione Nazionale, direttamente o su segnalazione delle Sezioni o di altri organi sociali;
f) deliberare su quanto proposto direttamente dai due Collegi centrali;
g) deliberare sulle mozioni presentate dai Delegati presenti, come da Regolamento;
h) approvare le modifiche al presente Statuto, con le maggioranze indicate.
Art. 15.: Delle deleghe
1.- I membri eletti possono delegare in favore di altro membro eletto dalla propria Sezione.
2.- Ogni delegato può disporre di un massimo di 5 deleghe.
Art. 16: Delle votazioni
L’elezione alle cariche sociali si effettua solo per scheda segreta. Tutte le altre votazioni avvengono per alzata di mano o sistema equivalente, con prova e controprova, a meno che 20 Delegati, o il Presidente dell’Assemblea, non richiedano l’appello nominale o il voto per cartellino numerato, come da regolamento.
(S e z i o n e II: Il Consiglio Nazionale)
Art. 17: Composizione
1.- Il Consiglio Nazionale è composto da:
a) I Presidenti delle Sezioni
b) I Presidenti dei Comitati Regionali
c) I membri della Direzione Nazionale
2.- I Presidenti di Sezione o di Comitato possono delegare, con delega espressa e scritta, in favore di un membro del rispettivo consiglio. Non sono ammesse altre deleghe.
3.- I membri del Collegio dei Probiviri prendono parte alle riunioni con diritto di parola ma non di voto.
Art. 18: Convocazione e validità
1.- Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno due volte l’anno e quando lo richieda la Direzione Nazionale o il Collegio dei Probiviri. E’ presieduto dal Presidente Nazionale o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente più giovane di età.
2.- La convocazione è diramata con preavviso di almeno 30 giorni, o 15 in caso di urgenza. Nella convocazione è indicato il luogo, la data e l’O.d.G.
3.- Le riunioni sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché il totale dei membri di cui alle lettere a) e b) dell’art. precedente costituisca la maggioranza.
Art. 19. Attribuzioni
1.- Il Consiglio Nazionale, nell’osservanza delle delibere dell’Assemblea Nazionale e nei limiti del presente Statuto, delibera su tutte le questioni sottopostegli direttamente, o su proposta degli organi periferici, dalla Direzione Nazionale
2.- Il Consiglio Nazionale ha inoltre le seguenti attribuzioni esclusive:
a) stabilire, a maggioranza degli aventi diritto, il simbolo della UILDM, che sarà esposto in tutte le manifestazioni nazionali e locali.
b) stabilire la quota associativa annuale
c) determinare la ripartizione delle quote tra Sezioni e Direzione Nazionale
d) ratificare i provvedimenti adottati dalla Direzione Nazionale nei confronti delle strutture periferiche, nei casi non previsti dal presente Statuto
e) approvare, su proposta della Direzione Nazionale ed a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, le norme regolamentari di attuazione ed applicazione del presente Statuto e la loro eventuale modifica
f) approvare i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre a ratifica dell’Assemblea
g) ratificare lo scioglimento delle Sezioni e dei Comitati deliberato dalla Direzione Nazionale
h) eleggere i membri della Commissione Medico Scientifica
i) coprire le vacanti prodottesi nei Collegi Nazionali
l) determinare l’indirizzo della UILDM nel campo medico-scientifico sulla base delle proposte della Commissione Medico Scientifica
m) stabilire i temi del Convegno Nazionale medico-scientifico su proposta della Direzione Nazionale
n) ratificare semestralmente l’elenco ufficiale delle Sezioni regolarmente costituite, elenco che farà parte integrante dello Statuto.
3.- Qualsiasi delibera del Consiglio Nazionale è immediatamente esecutiva. Può tuttavia essere impugnata dinanzi all’Assemblea ove richiesto dai Consigli Direttivi di almeno 3 Sezioni, o da due Comitati Regionali, o dalla Direzione Nazionale
Art. 20: Votazioni
Tutte le votazioni del Consiglio Nazionale avvengono per alzata di mano o sistema equivalente, con prova e controprova, a meno che non sia richiesta la votazione segreta o per appello nominale dai membri stessi.
( S e z i o n e III: La Direzione Nazionale)
Art. 21: Composizione
1.- La Direzione Nazionale è il massimo organo di direzione dell’Associazione, dura in carica 3 anni, è composta da 13 membri eletti dall’Assemblea ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano di età. In caso di necessità la presidenza può essere designata all’unanimità dai presenti.
2.- I membri dei Collegi dei Revisori e dei Probiviri ed il Presidente della Commissione Medico Scientifica prendono parte alle riunioni della Direzione Nazionale con diritto di parola ma non di voto.
Art. 22: Convocazione e validità
1.- La Direzione Nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi. E’ convocata inoltre quando lo richiedano almeno 4 dei suoi membri, il Collegio dei Probiviri o il Collegio dei Revisori. In tali casi la convocazione deve essere diramata entro sette giorni dalla richiesta.
2.- L’avviso di convocazione deve contenere l’O.d.G. e deve essere diramato almeno 20 giorni prima. In caso di urgenza il termine è ridotto a 7 giorni, usando qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo. La convocazione d’urgenza non può aver luogo in caso di predisposizione ed approvazione dei bilanci, né in caso di nomine demandate alla Direzione Nazionale.
3.- Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri eletti.
4.- Di ogni riunione si redige apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 23: Attribuzioni
1.- Alla Direzione Nazionale spettano tutti i poteri necessari per il buon funzionamento dell’associazione. Inoltre, essendo espressione diretta dell’Assemblea, in caso di urgenza può esercitare i poteri attribuiti a questa, con le uniche eccezioni dell’elezione di membri di organi collegiali e della modifica del presente Statuto.
2.- In caso di surrogazione nei poteri assembleari o del Consiglio Nazionale, le delibere della Direzione Nazionale devono essere adottate a maggioranza degli aventi diritto, e sottoposte a ratifica dell’organo titolare nella sua prima riunione, ordinaria o straordinaria.
3.- In particolare, la Direzione Nazionale:
a) delibera la convocazione dell’Assemblea dei Delegati e del Consiglio Nazionale, e ne esegue e fa eseguire le relative delibere.
b) approva la costituzione dei Comitati e delle Sezioni e ne ratifica i Regolamenti
c) cura le pubblicazioni di carattere nazionale e vigila su quelle delle organizzazioni territoriali
d) discute ed approva la presentazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale
f) delibera l’assunzione del personale dipendente dalla sede centrale
g) svolge tutte le operazione inerenti l’amministrazione del patrimonio U.I.L.D.M., deliberando l’accettazione di lasciti, legati o donazioni, e l’alienazione degli immobili.
Art. 24: Organizzazione della Direzione
1.- La seduta di costituzione è presieduta dal Presidente dell’Assemblea o, in sua vece, dal Presidente del Collegio dei Probiviri. Funge da Segretario il membro più giovane di età.
2.- Costituitasi la Direzione Nazionale, con presenza di almeno 2/3 degli eletti, con successive votazioni segrete, salvo unanimità in contrario, procede all’elezione del Presidente, di almeno 2 Vicepresidenti, del Segretario e del Tesoriere, con voto a maggioranza dei presenti. Il Presidente, quindi, procede alla attribuzione degli incarichi fra i membri della Direzione Nazionale.
3.- La Direzione Nazionale è organo collegiale, per cui l’attribuzione di un incarico specifico non fa venire meno il diritto-dovere di ogni membro di essere al corrente di tutti i problemi dell’Associazione e, preventivamente informato, di apportare il proprio contributo alla discussione e alle soluzioni che, concretandosi in delibere, sono e restano decisioni collegiali che investono, sempre, la responsabilità dell’intera Direzione.
4.- Per la soluzione di determinate questioni la Direzione Nazionale può costituire nel suo seno e con l’eventuale inclusione di membri esterni particolarmente qualificati, Commissioni di studio e/o decisionali. Le eventuali decisioni, non esecutive, devono essere presentate alla Direzione, per la necessaria ratifica, nella riunione immediatamente successiva. Ove le decisioni comportino onere finanziario per l’associazione, il parere del Tesoriere è obbligatorio, anche se non vincolante.
( S e z i o n e IV: Il Comitato Esecutivo)
Art. 25: Composizione e attribuzioni
1.- Il Comitato Esecutivo è composto da: Presidente, Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere. Per la validità delle riunioni, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è necessaria la presenza di almeno quattro membri, tra cui il Segretario e il Tesoriere.
2.- Al Comitato Esecutivo spettano, in caso di urgenza, i poteri attribuiti alla Direzione Nazionale, ad eccezione di:
a) surrogazione nei poteri di altri organi
b) approvazione di bilanci
c) nomine demandate alla Direzione Nazionale.
3.- Tutte le delibere del Comitato Esecutivo saranno provvisoriamente esecutive, fino alla ratifica delle stesse da parte della Direzione Nazionale, da chiedersi nella prima riunione successiva di questo organo. In caso di mancata ratifica, la stessa Direzione Nazionale provvede a sanare gli effetti già prodottisi.
( S e z i o n e V: Il Presidente)
Art. 26: Elezione e cessazione
1.- Il Presidente é eletto dalla Direzione Nazionale tra i suoi membri eletti e può durare in carica quanto quest’organo ed é rieleggibile.
2.- Nel caso in cui, per qualsiasi causa, venga a mancare definitivamente il Presidente, la Direzione Nazionale sarà convocata d’urgenza entro 10 giorni dal Vice Presidente più anziano di età al fine di procedere a nuova elezione.
Art. 27: Attribuzioni
Il Presidente Nazionale:
a) E’ il rappresentante legale della UILDM; convoca e presiede le riunioni della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale e convoca le riunioni dell’Assemblea.
b) dà esecuzione, coadiuvato dai Vicepresidenti e dal Segretario, alle delibere degli organi centrali
c) vigila e cura il buon funzionamento dell’Associazione secondo i canoni del presente Statuto, ed adempie a tutte le funzioni affidategli dallo stesso o delegate dagli organi sociali
d) può invitare alle riunioni della Direzione Nazionale, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale anche persone estranee all’Associazione, ma di particolare competenza per argomenti all’O.d.G.;
e) ha la firma singola su tutti i documenti che impegnano l’Associazione. Quelli che comportano o possono comportare oneri finanziari devono essere sempre controfirmati dal Tesoriere.
f) può sollecitare i pareri e partecipare alle riunioni di qualsiasi organo centrale o periferico dell’Associazione, con le eccezioni stabilite per i soli Collegi nazionali dei Probiviri e dei Revisori.
g) può stare in giudizio, nell’interesse dell’Associazione, avanti qualsiasi autorità giurisdizionale e in qualsiasi grado, purché, se attore, autorizzato dalla Direzione Nazionale.
( S e z i o n e VI: Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere)
Art. 28: I Vicepresidenti
1.- I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercitano i poteri eventualmente delegati nell’ambito delle rispettive deleghe scritte.
2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente più anziano di età ne esercita tutti i poteri, fino alla prima riunione della Direzione Nazionale.
3.- I poteri di nomina sono esclusivi del Presidente, non soggetti a delega né a surrogazione.
Art. 29: Il Segretario
Il Segretario:
a) cura la tenuta dei verbali, della documentazione della Direzione Nazionale e dell’Associazione.
b) provvede alla diramazione delle convocazioni
c) prepara e coordina il lavoro ed i carteggi preparatori per le riunioni della Direzione, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale
d) notifica le delibere degli organi sociali
e) mantiene i necessari contatti fra i diversi organi sociali centrali e fra questi e gli organi periferici.
Art. 30: Il Tesoriere
1.- Il Tesoriere:
a) cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria
b) redige i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre agli organi competenti
c) provvede alla gestione delle entrate
d) provvede, con firma singola o abbinata a quella di altro membro del Comitato Esecutivo, alle spese ordinarie dell’associazione.
e) provvede, con firma abbinata a quella del Presidente o di un Vicepresidente, alle spese straordinarie dell’associazione. Le spese che eccedono la disponibilità di bilancio, o che non sono state previamente approvate per motivi di comprovata urgenza, devono essere controfirmate da almeno un terzo membro del Comitato Esecutivo.
2.- Nessuna operazione attiva e passiva, che interessi in qualsiasi modo il bilancio della UILDM, è validamente conclusa se non è firmata anche dal Tesoriere.
3.- Al Tesoriere sono conferiti tutti i poteri necessari per uniformare il sistema amministrativo-contabile della UILDM, centrale e periferica.
( S e z i o n e VII: Il Collegio dei Revisori)
Art. 31: Composizione e durata
1.- Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è composto da n. 3 membri eletti dall’Assemblea dei Delegati e scelti fra persone che offrano garanzie minime di competenza in materia, secondo criteri meglio definiti nel Regolamento Generale. L’Assemblea provvede ad eleggere anche due membri supplenti.
.2.- Ove il Collegio, coperti i posti vacanti con i supplenti, si riduca a meno di tre membri, subentra il primo dei non eletti dall’Assemblea. In mancanza, il Consiglio Nazionale, nel più breve tempo possibile, provvederà a coprire le vacanti.
3.- L’appartenenza al Collegio dei Revisori è incompatibile con l’appartenenza a qualsiasi altro organo collegiale elettivo, centrale o periferico.
Art. 32: Organizzazione e competenze
1.- Il Collegio, nella sua prima riunione e in seduta segreta, elegge il proprio Presidente ed organizza i propri lavori. Di tale seduta, come di ogni altra successiva, il Collegio redige apposito verbale, che è trasmesso in copia alla Direzione Nazionale
2.- I membri del Collegio possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto alle riunioni degli organi centrali della UILDM, fatta eccezione per le riunioni del Collegio dei Probiviri, ed alle Assemblee e riunioni dei Collegi dei Revisori di Sezioni e Comitati Regionali.
3.- Il Collegio:
a) controlla la gestione economico-finanziaria dell’associazione e verifica che essa corrisponda ai fini sociali indicati nel presente Statuto.
b) procede a verifiche di cassa almeno trimestralmente, controllando documenti e registrazioni contabili e redigendone verbale da sottoporre alla Direzione Nazionale
c) controlla la regolare tenuta delle scritture e documentazioni contabili e di quanto altro previsto dalla legge.
d) presenta relazione annuale sui bilanci all’Assemblea dei Delegati.
e) può presentare relazioni e raccomandazioni, collegiali o di singoli membri, agli organi sociali.
può porre il veto alle delibere degli organi amministrativi che ritenga non conformi alla buona gestione economico-finanziaria.
( Sezione VIII: Il Collegio dei Probiviri)
Art. 33: Composizione e durata
1.- Il Collegio dei Probiviri è composto dai seguenti membri soci:
a) due eletti dall’Assemblea dei Delegati;
b) uno eletto dalla Direzione Nazionale, ma non fra i suoi membri, nella prima riunione successiva all’Assemblea stessa.
2.- Il Collegio dura in carica tre anni. In caso di qualsiasi vacanza subentra il primo dei non eletti dall’Assemblea. In mancanza, il Consiglio Nazionale provvede a coprirla nel più breve tempo possibile. Ove vengano a mancare, anche in tempi successivi, entrambi i membri di elezione assembleare, il Collegio sarà interamente rinnovato come indicato al comma precedente.
3.- I Probiviri devono essere scelti fra i soci di provata moralità, imparzialità e attaccamento all’associazione, e che siano particolarmente esperti della vita e dell’organizzazione della UILDM, con almeno dieci anni di iscrizione e particolari conoscenze nel campo giuridico legislativo o aver ricoperto cariche sociali a livello centrale o periferico.
4.- L’appartenenza al Collegio dei Probiviri è assolutamente incompatibile con ogni e qualsiasi altra carica a livello nazionale o periferico, così come è incompatibile con l’appartenenza a qualsiasi altro organo collegiale, centrale o periferico.
5.- I Probiviri in carica sono rieleggibili e non possono essere candidati ad altri organi collegiali.
Art. 34: Organizzazione ed attribuzioni
1.- Il Collegio, nella prima riunione, nomina nel suo seno il proprio Presidente ed organizza i propri lavori.
2.- I lavori del Collegio sono segreti. Di ogni seduta è redatto il relativo verbale, che è trasmesso in copia alla Direzione Nazionale Il Segretario Nazionale, d’intesa con il Presidente, provvede a rendere pubbliche, nei limiti indicati dal Collegio stesso, le relative delibere, decisioni e raccomandazioni.
3.- Il Collegio è organo di giurisdizione interna, di garanzia e di interpretazione statutaria, nonché di controllo sulle procedure e gli atti di tutti gli organismi e strutture della UILDM. In particolare:
a) vigila sull’osservanza del presente Statuto, richiamando per iscritto, ma non pubblicamente, gli organi sociali centrali e periferici. Il richiamo sarà comunicato, unitamente alle eventuali sanzioni adottate, a tutti gli organi citati nel caso di recidiva o di palese, grave e ingiustificata inosservanza dello Statuto o delle delibere Assembleari.
b) interviene, su iniziativa propria o su richiesta di chi ne abbia interesse, per dirimere qualsiasi controversia sorta tra organi sociali, centrali e/o periferici, o all’interno di qualsiasi organo dell’Associazione, centrale o periferico, tentando sempre la conciliazione previa e, in caso negativo, pronunciandosi sulla stessa.
c) interviene, anche su iniziativa propria, sull’interpretazione del presente Statuto
d) è giudice di unica istanza avverso i provvedimenti disciplinari e le sanzioni adottate da qualsiasi organo dell’Associazione nei confronti di Soci, strutture ed altri organi, centrali o periferici, e nei casi demandatigli direttamente dalla Direzione Nazionale, dal Consiglio Nazionale o dall’Assemblea.
4.- Tutte le decisioni del Collegio devono essere motivate e, qualunque ne sia la forma, sono immediatamente esecutive ed inappellabili.
.5.- I soci sono obbligati, se chiamati, a presentarsi al Collegio, a meno di valida giustificazione debitamente comunicata.
( S e z i o n e IX: Incompatibilità, decadenza, durata e onerosità delle cariche)
Art. 35: Delle incompatibilità
1.- Le cariche di membro della Direzione Nazionale, dei Collegi Nazionali, della Commissione Medico Scientifica e quelle di Presidente di Sezione e di Comitato Regionale sono incompatibili fra loro e con l’appartenenza ai Collegi di vigilanza, controllo e consulenza di Sezioni e Comitati Regionali. A livello locale, sono incompatibili fra loro le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di membro dei Collegi di vigilanza, controllo e consulenza eventualmente esistenti.
2.- La condizione di dipendente, consulente o collaboratore non occasionali, comunque remunerato, è incompatibile con incarichi elettivi in seno alla UILDM.
3.- Chiunque venga a trovarsi in situazione di incompatibilità deve comunicare la propria opzione, per iscritto, al Segretario Nazionale entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa, e comunque entro la prima riunione dell’organo di cui fa parte o, in caso di più organi, di quello che si riunisce per primo. In mancanza, decide la Direzione Nazionale
Art. 36: Della Decadenza
1.- I membri di tutti gli organi elettivi dell’Associazione che non intervengano a tre sedute consecutive degli organi di cui fanno parte senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
2.- Contro i provvedimenti di decadenza di cui al comma 1, l’interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà nei 30 giorni successivi.
Art. 37: Durata ed elezione cariche sociali
1.- Tutti gli organi sociali della UILDM durano in carica tre anni. Le elezioni per il rinnovo della Direzione Nazionale e dei Collegi centrali si tengono in anni diversi, in modo che, di norma, in uno stesso anno si rinnovi uno solo di tali organi.
2.- In caso di rinnovo anticipato di uno o più organi centrali la loro durata potrà essere prorogata o anticipata, ma di un solo anno, dal Consiglio Nazionale.
Art. 38: Gratuità delle cariche
1.- Tutte le cariche sociali, a qualsiasi livello, sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate, e comunque entro i limiti fissati dagli organi competenti.
TITOLO IV: Organizzazione Territoriale
Art. 39: Organizzazione nel territorio
1.- L’Unione si articola in Sezioni che, di regola, prendono il nome dal rispettivo Comune, ed in Comitati Regionali, che prendono nome dalla rispettiva Regione.
2.- Non può esservi più di una Sezione nello stesso Comune, né più di un Comitato nella stessa Regione.
3.- Quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile la costituzione di una Sezione in comuni in cui tuttavia risulti necessaria o opportuna la presenza e l’azione dell’Associazione, la Direzione Nazionale può autorizzare il Comitato Regionale competente ad aprire una sede locale ed a nominare un Responsabile territoriale che perseguirà, come fine primario, la creazione della Sezione.
( S e z i o n e I: Delle Sezioni )
Art. 40: Costituzione
1.- Su formale domanda sottoscritta da almeno 15 promotori, di maggiore età, inoltrata con una relazione tramite il Comitato Regionale competente o, in mancanza, tramite il Responsabile Regionale, la Direzione Nazionale autorizza la costituzione della Sezione, che avverrà con atto redatto da Pubblico Ufficiale.
2.- La Sezione appena costituita è retta da un Consiglio Direttivo provvisorio composto dai soci promotori ed adotta il Regolamento-tipo approvato dal Consiglio Nazionale
3.- Entro 6 mesi dalla data di formale costituzione della Sezione, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla definitiva organizzazione della Sezione stessa ed alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’elezione delle cariche sociali e per l’eventuale adeguamento e/o integrazione del proprio Regolamento.
Art. 41: Organizzazione interna
1.- Ogni Sezione è retta da un Regolamento-tipo, uguale per tutte, al quale, tuttavia, l’Assemblea sezionale, a maggioranza degli aventi diritto, può apportare gli adeguamenti e/o le integrazioni rese necessarie od opportune da fattori locali, tradizionali o dall’esperienza, ferme restando le norme fondamentali. Le modifiche, per essere esecutive, devono essere approvate dalla Direzione Nazionale, la quale è obbligata a pronunciarsi entro 3 mesi dalla richiesta.
2.- Le Sezioni sono dirette da un Consiglio Direttivo eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei soci e composto da almeno sette membri.
3.- Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, almeno un Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, i quali costituiscono il Comitato Esecutivo della Sezione e sono responsabili, nei loro ambiti, nei confronti del Comitato Regionale, della Direzione Nazionale e degli organi da essa eletti.
4.- Del Consiglio Direttivo può essere chiamato a far parte anche il rappresentante dell’amministrazione sanitaria pubblica locale.
Art. 42: Gestione economico-finanziaria
1.- Le Sezioni godono di piena e completa autonomia finanziaria e gestionale da esercitare nei limiti imposti dalle delibere Assembleari, dal presente Statuto e dal Regolamento.
2.- Qualsiasi atto o delibera che riguardi beni immobili e che ecceda l’ordinaria amministrazione diventa esecutivo solo dopo l’approvazione della Direzione Nazionale, che ha l’obbligo di decidere entro 3 mesi. Contro le decisioni della Direzione Nazionale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che risolve entro un mese.
3.- Qualsiasi atto o delibera che riguardi beni mobili, immobili, strumentali e attrezzature seguirà l’iter stabilito al precedente comma se si tratta di straordinaria amministrazione. Per i beni mobili registrati l’autorizzazione è concessa dall’Esecutivo Nazionale che deve decidere entro trenta giorni.
4.- Le Sezioni redigono annualmente i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre alla approvazione dei rispettivi organi di Sezione. I bilanci approvati devono pervenire alla Direzione Nazionale e redatti su conforme modello predisposto dal Tesoriere Nazionale.
5.- Su parere motivato e scritto del Tesoriere Nazionale, il Presidente Nazionale può richiedere spiegazioni su tutto o parte dei bilanci delle Sezioni, come pure respingere tali bilanci. In quest’ultimo caso la Sezione interessata può:
a) accogliere le proposte di modifica, mediante delibera del Consiglio Direttivo
b) confermare il bilancio respinto, con votazione a maggioranza di due terzi da parte del Consiglio Direttivo
In entrambi i casi il bilancio in questione si intende definitivamente approvato ed in vigore.
6.- In ogni Sezione esiste un Collegio dei Revisori dei Conti con struttura e competenze analoghe al Collegio Nazionale.
( S e z i o n e II: Dei Comitati Regionali)
Art. 43: Costituzione
1.- In ogni Regione in cui vi siano due o più sezioni si costituisce un Comitato Regionale nel quale sono rappresentate tutte le Sezioni della Regione.
2.- I Comitati Regionali appena costituiti sono composti dai Presidenti e dai Segretari delle varie Sezioni.
3.- Il Comitato Regionale, entro sei mesi dalla costituzione, provvede alla completa organizzazione interna, alla elezione degli organi sociali ed all’adeguamento del Regolamento.
Art. 44: Organizzazione interna
1.- Ogni Comitato è retto da un Regolamento-tipo, uguale per tutti, approvato dal Consiglio Nazionale, al quale, tuttavia, l’Assemblea Regionale, a maggioranza degli aventi diritto, può apportare gli adeguamenti e/o le integrazioni rese necessarie od opportune da fattori locali, tradizionali o dall’esperienza, ferme restando le norme fondamentali. Le modifiche, per essere esecutive, devono essere approvate dal Consiglio Nazionale, il quale è obbligato a pronunciarsi entro tre mesi dalla richiesta.
Art. 45: Attribuzioni
1.- Nei limiti delle delibere e degli indirizzi stabiliti dagli organi centrali, a livello regionale il Comitato Regionale:
a) rappresenta l’Associazione, agendo con la pienezza dei poteri necessari al raggiungimento dei fini statutari.
b) rappresenta la Direzione Nazionale, esercitandone tutte le funzioni e poteri
c) coordina le Sezioni sorte nel territorio e media fra queste e la Direzione Nazionale.
d) risolve in prima istanza qualsiasi controversia sorta fra soci o sezioni.
2.- Quando se ne ravvisi la necessità, la Direzione Nazionale può delegare i Comitati Regionali a svolgere compiti propri, anche aventi rilevanza esterna nazionale e internazionale.
( S e z i o n e III: Rapporti interregionali)
Art. 46: Rapporti interregionali
1.- Nei casi in cui non sia possibile la costituzione del Comitato Regionale, la Direzione Nazionale nomina un Responsabile regionale con funzioni analoghe a quelle del responsabile territoriale di cui all’art. 39.3. Inoltre, la Direzione Nazionale, nei supposti in cui ciò sia opportuno o necessario, può autorizzare, in via del tutto eccezionale, l’inclusione di una Sezione in un Comitato Regionale territorialmente diverso.
( S e z i o n e IV: Rapporti interni)
Art. 47: Delle Sezioni
Le Sezioni devono far pervenire annualmente al proprio Comitato Regionale ed alla Direzione Nazionale, entro i termini stabiliti dalla Direzione stessa:
a) elenchi completi dei soci, aggiornati al 31 dicembre precedente
b) una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, le linee generali dell’attività da svolgere nell’anno e la composizione degli organi sociali.
c) il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il preventivo per il corrente, redatti in conformità alle indicazioni ricevute dal Tesoriere Nazionale, approvati dal Consiglio Direttivo e col visto di conformità del Collegio dei Revisori della Sezione.
Art. 48: Dei Comitati
I Comitato Regionale devono inviare annualmente alla Direzione Nazionale, entro i termini stabiliti dalla Direzione stessa:
a) una relazione sulle attività svolte nella regione ed una sulle attività da svolgere nell’anno corrente, coordinando le attività sezionali e quelle del Comitato stesso
b) I bilanci consolidati, preventivo e consuntivo, dell’organizzazione territoriale, redatti in conformità alle indicazioni ricevute dal Tesoriere Nazionale ed approvati dai propri organi direzionali e di controllo.
Art. 49: Sanzioni
1.- Il mancato rispetto di quanto stabilito agli articoli 47 e 48, comporta un richiamo ufficiale, comunicato a tutte le sezioni e comitati e l’automatica esclusione dall’Assemblea dei Delegati, oltre a quant’altro ancora stabilito dalla Direzione Nazionale. In caso di recidiva, o quando il mancato rispetto di tali norme comporti un ingiusto danno, di qualsiasi natura, per l’associazione, la Direzione Nazionale adotterà uno o più dei seguenti provvedimenti:
a) sospensione dei soci responsabili
b) decadenza dei responsabili dalle cariche ricoperte
c) radiazione dei soci responsabili
d) commissariamento degli organi sociali inadempienti per un massimo di sei mesi.
e) scioglimento di tali organi
f) scioglimento della Sezione o del Comitato responsabili
I provvedimenti adottati nei casi previsti dal presente comma sono contemporaneamente comunicati al Collegio dei Probiviri.
2.- La totale assenza dei rappresentanti di una Sezione o Comitato Regionale a tutte le riunioni assembleari e di Consiglio Nazionale celebrate in un anno sociale comporta l’esclusione della Sezione o del Comitato Regionale dall’accesso a fondi o benefici concessi dal Consiglio Nazionale o dalla Direzione Nazionale.
3.- I Presidenti di Sezione o di Comitato Regionale che in un biennio sociale non partecipano a due Assemblee ordinarie ed a più di tre riunioni del Consiglio Nazionale, decadono dalla carica.
4.- Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono comminate dalla Direzione Nazionale appena constatata l’infrazione. Il Collegio dei Probiviri, su richiesta della Direzione Nazionale fondata su gravi e documentati motivi, può sospendere l’applicazione della sanzione.
TITOLO V: Del Patrimonio sociale
Art. 50: Patrimonio sociale
1.- Il patrimonio della UILDM è unico, indivisibile, intestato alla UILDM e finalizzato al raggiungimento dei fini statutari. Esso è costituito dalle somme in denaro e dai beni mobili ed immobili di cui l’associazione, direttamente o tramite le organizzazioni territoriali, venga in possesso.
2.- La gestione dei beni, mobili ed immobili, è affidata all’autonomia delle organizzazioni territoriali, che ne sono pienamente responsabili dinanzi alla UILDM nel suo complesso.
3.- La gestione dei proventi liquidi è interamente affidata alle organizzazioni territoriali, che ne sono le uniche responsabili nei limiti stabiliti dalla legge.
4.- La costituzione di diritti reali su immobili, loro alienazione, acquisto o vincolo di qualsiasi natura è valida solo su specifica delega del Presidente Nazionale, concessa su autorizzazione espressa della Direzione Nazionale In tali casi il parere negativo del Tesoriere Nazionale è vincolante e superabile solo con voto a maggioranza degli aventi diritto della Direzione Nazionale.
TITOLO VI: La Commissione Medico-Scientifica
Art. 51: Commissione Medico-Scientifica
1.- La Commissione Medico Scientifica è composta da 9 membri designati dal Consiglio Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale, tra i professionisti di provata esperienza in discipline interessanti la Distrofia Muscolare e le altre malattie neuromuscolari.
2.- La Commissione redige il proprio regolamento, che sarà approvato dal Consiglio Nazionale, e nella prima riunione elegge il proprio Presidente. Di ogni seduta è redatto verbale da trasmettere in copia alla Direzione Nazionale.
3.- La Commissione:
a) propone al Consiglio Nazionale l’indirizzo della UILDM nel campo medico e scientifico e le tematiche del Convegno nazionale.
b) propone annualmente alla Direzione Nazionale le azioni concrete per l’attuazione dell’indirizzo fissato dal Consiglio Nazionale
c) offre una adeguata consulenza su tutti i temi medico-scientifici a essa demandati dalla Direzione Nazionale
4.- La Commissione Medico Scientifica è rinnovata nel biennio dal Consiglio Nazionale su proposta della Direzione Nazionale
5.- Il Presidente della Commissione Medico Scientifica in carica, è membro di diritto della Direzione Nazionale, senza diritto di voto.
TITOLO VII: Modifiche statutarie e scioglimento
Art. 52: Modifiche e scioglimento
1.- Le modifiche statutarie rese necessarie da adeguamenti a norme di legge o disposizioni delle autorità amministrative o sanitarie saranno proposte dalla Direzione Nazionale, sentito il collegio dei Probiviri, con voto a maggioranza degli aventi diritto, all’Assemblea, che deciderà a maggioranza.
2.- Tutte le altre modifiche statutarie, su proposta delle organizzazioni territoriali o degli organi centrali, sono sottoposte all’Assemblea Nazionale, e per essere approvate necessitano del voto favorevole dei due terzi dei votanti.
3.- Lo scioglimento della UILDM e la devoluzione del suo patrimonio deve essere deliberato dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto e dall’Assemblea Nazionale, convocata in riunione straordinaria, con maggioranza conforme alla normativa vigente in materia. Il patrimonio deve essere interamente devoluto a organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità analoghi a quelli perseguiti dalla UILDM.
4.- Alla Direzione Nazionale sono conferiti i poteri necessari per procedere alle modifiche, integrazioni o adeguamenti che fossero espressamente richiesti dalle autorità dello Stato in sede di approvazione del presente Statuto.
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