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Statuto Sociale UILDM

Risultante dopo le delibere della Direzione Nazionale del 16 maggio 1998 e 7 novembre 1998 e pertanto vigente.

TITOLO I: Costituzione e Scopo

Art. 1

1.- E' costituita l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare -UILDM - con sede attuale a Padova. L'UILDM non ha fina­lità di lucro, è aconfessionale e apartitica, ed è strutturata demo­craticamente.

2.- La UILDM ispira la propria azione ai principi del volonta­riato e della più ampia solidarietà nei confronti delle persone di­sabili in generale e delle persone affette da distrofia muscolare in particolare.

3.- La UILDM è editrice di periodici che perseguano e divulghino le finalità di cui al presente Titolo

Art. 2 : La UILDM si propone i seguenti fini fondamentali:

- promuovere e collaborare alla ricerca su cause, prevenzio­ne e terapia delle distrofie muscolari progressive e delle altre ma­lattie neuromuscolari.

-  promuovere e contribuire alla eliminazione di qualsiasi ostacolo che si frapponga alla libera espressione ed all'affermazione delle potenzialità personali e sociali dei soggetti affetti da tali malattie.

La UILDM promuove ed incentiva la partecipazione dei giovani alle attività dell’Associazione.

Art. 3 : Sul piano medico-scientifico-informativo la UILDM si pro­pone di:

a)         portare un effettivo contributo alla divulgazione della cono­scenza dei problemi posti da questa malattia, a livello di opinione pubblica, autorità ed operatori sociali e sanitari;

b)         contribuire anche con sovvenzioni dirette, alla promozione, incentivazione, organizzazione ed effettivo svolgimento della ri­cerca scientifica sulla distrofia e le altre malattie neuromuscolari;

c)         intervenire con tutti i mezzi per una efficace prevenzione del­le malattie neuromuscolari, e per la loro diagnosi precoce, attra­verso la propaganda, l’informazione e la identificazione di idonei centri di diagnosi e di consulenza genetica;

d)         contribuire alla prevenzione ed al superamento di problemi psicologici e sociali che accompagnano le malattie neuromuscolari.

Art. 4 : Sul piano riabilitativo-assistenziale la UILDM si propone di:

a)         effettuare e/o promuovere terapie riabilitative relative al trattamento delle malattie neuromuscolari;

b)         promuovere l’istituzione di comunità-alloggio aperte e/o ca­se-famiglia per meglio stimolare la socializzazione dei disabili sen­za discriminazioni né disuguaglianze. Le modalità di gestione dei rapporti tra la UILDM e tali Collettività vengono definite in ap­posito regolamento.

Art. 5 : Sul piano sociale ed economico la UILDM si propone di:

a)         adoperarsi con tutti i mezzi per l’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti e per impedire che ne vengano create di nuove;

b)         perseguire la piena e concreta attuazione del dettato costitu­zionale in quanto alla piena possibilità di accesso per ogni cittadi­no disabile alla scuola pubblica in ogni suo ordine e grado e tute­lare il diritto allo studio; favorire la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale docente e sanitario, e dei volontari, nelle tematiche volte al pieno sviluppo ed inseri­mento sociale delle persone disabili, anche mediante l'istituzione e la gestione di corsi specifici;

c)         favorire in ogni modo l'apprendistato, la formazione professionale e l'inse­rimento lavorativo delle persone disabi­li, anche mediante la costituzione ed il finanziamento di cooperative sociali;

d)         svolgere l’attività di assistenza se necessario anche con in­terventi economici, nei confronti dei disabili e delle famiglie che ne abbiano bisogno;

e)         ricevere donazioni e sottoscrizioni, raccogliere fondi da uti­lizzarsi per il raggiungimento dei fini statutari.

f)          sollecitare, in stretta collaborazione con le altre Associazioni e/o Enti che si occupano dei problemi posti dalle malattie invali­danti, gli interventi legislativi ed operativi, da parte delle autorità preposte ai vari livelli e settori, che soddisfino le esigenze delle persone affette da malattie neuromuscolari e che ne eliminino l’i­solamento e l’emarginazione, promuovendo le necessarie modifi­cazioni delle strutture e dei servizi destinati a tutti i cittadini, e li­mitando quanto più possibile il ricorso a strutture e servizi speciali e settoriali. Tra l’altro: sollecitare l’istituzione dei presidi di medi­cina riabilitativa, dove non esistono, ed esercitare un effettivo con­trollo sulla loro idoneità ed efficienza, ove esistono; promuovere e/o effettuare servizi di consulenza genetica anche attraverso l’isti­tuzione di consultori;

g)         promuovere e/o effettuare, se necessario, servizi di trasporto per disabili.

h)         promuovere e favorire attività culturali, sportive e ricreative anche attraverso la costituzione di gruppi specifici.

 

TITOLO II: Soci

Art. 6: Soci

1.- Sono soci tutti coloro che, condividendo i prin­cipi e gli scopi di cui al Titolo I, accettano espressa­mente il presente Statuto e sono ammessi, tramite una Sezione, secondo le modalità indicate nel Rego­lamento.

2.- La Sezione di iscrizione, seguendo l’iter indica­to nel Regolamento, dovrà trasmettere alla Direzione Nazionale la documentazione relativa ai nuovi soci e versare alla tesoreria nazionale l’importo delle ali­quote spettanti alla Direzione Nazionale su tutte le quote riscosse.

3.- L’adesione dei minori all’associazione è regolata dalla normativa vigente.

Art. 7: Diritti e Doveri

1.- Salvo le eventuali limitazioni espressamente ci­tate nel presente Statuto, i soci hanno i seguenti dirit­ti:

a)         essere regolarmente convocati e partecipare con pieni diritti alle Assemblee della Sezione di iscrizio­ne;

b)         assistere alle assemblee di qualsiasi Sezione e a quelle nazionali;

c)         avere il libero accesso alle sedi delle sezioni e alla sede nazionale;

d)         rivolgersi per iscritto agli organi della Sezione di iscrizione o quelli nazionali, ricevendone risposta scritta;

e)         godere dell’elettorato attivo e passivo, se maggio­renni ed in possesso dei requisiti richiesti

f)          ricevere le pubblicazioni sociali della Sezione di i­scrizione e della Direzione Nazionale secondo quanto stabilito dai competenti organi sociali;

2.- I soci hanno i seguenti doveri:

a)         osservare in ogni loro parte, il presente statuto, i Regolamenti di attuazione ed il Regolamento della Sezione di iscrizione;

b)         osservare le delibere e le direttive impartite dagli organi sociali nazionali e regionali della Sezione di iscrizione;

c)         evitare qualsiasi atto o azione, diretti o indiretti, che possano arrecare ingiusto danno morale o mate­riale alla UILDM, alle Sezioni o a singoli soci;

d)         denunciare agli organi associativi competenti qualsiasi fatto, atto o notizia di cui siano venuti a co­noscenza e che possa in qualche modo ledere mo­ralmente o materialmente, in maniera diretta o indi­retta, l’associazione, le sezioni o i singoli soci;

e)         collaborare con l’associazione, a qualsiasi livello, ciascuno secondo la propria potenzialità e professio­nalità, per il raggiungimento dei fini associativi, ed agire per il superamento di ogni discriminazione nei confronti dei disabili.

Le prestazioni fornite dai Soci nell’espletamento delle attività di volontariato sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dai competenti organi associativi.

Art. 8: Quota sociale

La quota sociale annuale deve essere versata en­tro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Art. 9: Cessazione

1.- La qualità di socio si perde:   a)         per recesso unilaterale del socio

                                                           b)         per morosità

                                                           c)         per morte

                                                           d)         per radiazione.

2.- Le cause di cessazione sub a) e b) sono accer­tate dal Consiglio Direttivo di Sezione e da questo comunicate alla  Direzione Nazionale, dalla cui data decorrono gli ef­fetti relativi.

3.- La radiazione può essere adottata in caso di indegnità o di grave violazione dei doveri statutari, ed è proposta dal  Consiglio Direttivo della Sezione o Consiglio Re­gionale alla Direzione Nazionale, la cui decisione può essere impugnata dall’interessato dinanzi al Col­legio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunica­zione. La radiazione ha effetto su tutto il territorio nazionale.

4.- L’iter per la riammissione di un socio radiato è analogo a quello stabilito per la radiazione.

Art. 10: Sospensione

1.- Nei casi di violazioni la cui entità non sia consi­derata tale da dar luogo alla radiazione le Sezioni e i Comitati Regionali possono proporre la sospensione del socio dal godimento dei diritti statutari. Contro il provvedimento si può ricorrere al Collegio dei Probi­viri.

 

TITOLO III: Organi dell’Unione

Art. 11: Organi

Sono organi centrali dell’Unione:

a)         L’Assemblea Nazionale

b)         Il Consiglio Nazionale

c)         La Direzione Nazionale

d)         Il Collegio dei Revisori dei Conti

e)         Il Collegio dei Probiviri

 

( Sezione I: L’Assemblea Nazionale)

Art. 12: Nozione e Composizione

1.- L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Unione.

2.- Essa è composta da:

a)         Membri di diritto: i membri del Consiglio Nazionale

b)         Membri eletti: eletti dalle Assemblee delle singole Sezioni, in ragione di un delegato per ogni 30 soci o frazione superiore a quindici, tra i soci effettivi al 31 dicembre dell’anno precedente.

c)         Membri con diritto di parola ma non di voto: i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri; i consulenti eventualmente nominati dalla Direzione Nazionale.

3.- L’elenco dei Delegati eletti, redatto come da Regolamento, deve pervenire alla  Direzione Nazionale entro il ventesimo giorno antecedente la data di inizio dell’Assemblea dei Delegati.

Art. 13: Della convocazione e della validità

1.- L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presi­dente Nazionale almeno una volta l’anno. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento, e sarà diramato con almeno 30 giorni di anticipo. L’avviso sarà affisso nel­la sede nazionale, pubblicato sul giornale ufficiale ed inviato a tutte le Sezioni, che lo affiggeranno nelle ri­spettive sedi.

2.- L’Assemblea straordinaria è convocata dal Pre­sidente Nazionale ogni volta che lo richiedano il  Consiglio Nazionale, la  Direzione Nazionale, il Pre­sidente stesso, almeno 3 Comitati Regionali o almeno 10 Sezioni appartenenti ad almeno 3 Regioni diverse. Per le modalità di convocazione, ci si atterrà a quanto indicato nel comma precedente.

3.- L’Assemblea si considera validamente costitui­ta, in prima convocazione, quando è presente il 50% più uno degli aventi diritto, ed in seconda convoca­zione qualunque sia il numero dei Delegati presenti in proprio o per delega, a condizione che il numero dei Delegati eletti presenti in proprio superi il nume­ro dei Delegati di diritto di cui all’art. 17, comma 1, lettere b) e c)..

4.- L’Assemblea, come primo atto, elegge l’Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, un Vice­presidente ed un Segretario verbalizzante; successi­vamente nomina gli scrutatori, nel numero considera­to necessario.

Art. 14. : Attribuzioni

E’ competenza dell’Assemblea:

a)         determinare le direttive generali per l’azione da svolgere per il miglior raggiungimento dei fini sociali;

b)         deliberare sulle relazioni presentate dagli or­gani sociali;

c)         discutere e ratificare, con le maggioranze previste dalla legge, i bilanci preventivo e con­suntivo, presentati dalla  Direzione Nazionale ed ap­provati dal  Consiglio Nazionale

d)         eleggere i membri della  Direzione Nazionale, del Collegio dei Revisori e due membri del Collegio dei Probiviri;

e)         deliberare su ogni eventuale argomento propo­sto dalla  Direzione Nazionale,  direttamente o su segnalazione delle Sezioni o di altri organi sociali;

f)          deliberare su quanto proposto direttamente dai due Collegi centrali;

g)         deliberare sulle mozioni presentate dai Delegati presenti, come da Regolamento;

h)         approvare le modifiche al presente Statuto, con le maggioranze indicate.

Art. 15.: Delle deleghe

1.- I membri eletti possono delegare in favore di altro membro eletto dalla propria Sezione.

2.- Ogni delegato può disporre di un massimo di 5 deleghe.

Art. 16: Delle votazioni

L’elezione alle cariche sociali si effettua solo per scheda segreta. Tutte le altre votazioni avvengono per alzata di mano o sistema equivalente, con prova e controprova, a meno che 20 Delegati, o il Presidente dell’Assemblea, non richiedano l’appello nominale o il voto per cartellino numerato, come da regolamento.

 

(S e z i o n e II: Il Consiglio Nazionale)

Art. 17: Composizione

1.- Il  Consiglio Nazionale è composto da:

a)         I Presidenti delle Sezioni

b)         I Presidenti dei Comitati Regionali

c)         I membri della Direzione Nazionale

2.- I Presidenti di Sezione o di Comitato possono delegare, con delega espressa e scritta, in favore di un membro del rispettivo consiglio. Non sono ammesse altre deleghe.

3.- I membri del Collegio dei Probiviri prendono parte alle riunioni con diritto di parola ma non di vo­to.

Art. 18: Convocazione e validità

1.- Il  Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno due volte l’anno e quando lo richieda la  Direzione Nazionale o il Collegio dei Probiviri. E’ presieduto dal Presi­dente Nazionale o, in caso di impedimento, dal Vice­presidente più giovane di età.

2.- La convocazione è diramata con preavviso di almeno 30 giorni, o 15 in caso di urgenza. Nella con­vocazione è indicato il luogo, la data e l’O.d.G.

3.- Le riunioni sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi di­ritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché il totale dei membri di cui alle lettere a) e b) dell’art. precedente costituisca la maggioranza.

Art. 19. Attribuzioni

1.- Il  Consiglio Nazionale, nell’osservanza delle delibere dell’Assemblea Nazionale e nei limiti del presente Statuto, delibera su tutte le questioni sotto­postegli direttamente, o su proposta degli organi pe­riferici, dalla  Direzione Nazionale

2.- Il  Consiglio Nazionale ha inoltre le seguenti attribuzioni esclu­sive:

a)         stabilire, a maggioranza degli aventi diritto, il simbolo della UILDM, che sarà esposto in tutte le manifestazioni nazionali e locali.

b)         stabilire la quota associativa annuale

c)         determinare la ripartizione delle quote tra Se­zioni e  Direzione Nazionale

d)         ratificare i provvedimenti adottati dalla  Direzione Nazionale nei confronti delle strutture periferiche, nei casi non previsti dal presente Statuto

e)         approvare, su proposta della  Direzione Nazionale ed a maggio­ranza qualificata dei due terzi dei presenti, le norme regolamentari di attuazione ed applicazione del pre­sente Statuto e la loro eventuale modifica

f)          approvare i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre a ratifica dell’Assemblea

g)         ratificare lo scioglimento delle Sezioni e dei Comitati deliberato dalla  Direzione Nazionale

h)         eleggere i membri della Commissione Medico Scientifica

i)          coprire le vacanti prodottesi nei Collegi Nazionali

l)          determinare l’indirizzo della UILDM nel campo medico-scientifico sulla base delle proposte della Commissione Medico Scientifica

m)        stabilire i temi del Convegno Nazionale medico-scientifico su proposta della  Direzione Nazionale

n)         ratificare semestralmente l’elenco ufficiale delle Sezioni regolarmente costituite, elenco che farà parte integrante dello Statuto.

3.- Qualsiasi delibera del  Consiglio Nazionale è immediatamente esecutiva. Può tuttavia essere impugnata dinanzi all’Assemblea ove richiesto dai  Consigli Direttivi di almeno 3 Sezioni, o da due Comitati Regionali, o dal­la  Direzione Nazionale

Art. 20: Votazioni

Tutte le votazioni del  Consiglio Nazionale avvengono per alzata di mano o sistema equivalente, con prova e controprova, a meno che non sia richiesta la votazione segreta o per appello nomi­nale dai membri stessi.

 

( S e z i o n e   III:  La Direzione Nazionale)

Art. 21: Composizione

1.- La  Direzione Nazionale è il massimo organo di direzione dell’Associazione, dura in carica 3 anni, è composta da 13 membri eletti dall’Assemblea ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano di età. In caso di necessità la presidenza può essere designata all’unanimità dai presenti.

2.- I membri dei Collegi dei Revisori e dei Probivi­ri ed il Presidente della Commissione Medico Scientifica prendono parte alle riunioni della  Direzione Nazionale con diritto di parola ma non di voto.

Art. 22: Convocazione e validità

1.- La  Direzione Nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi. E’ convocata inoltre quando lo richiedano almeno 4 dei suoi membri, il Collegio dei Probiviri o il Collegio dei Revisori. In tali casi la convocazione deve essere diramata entro sette giorni dalla richiesta.

2.- L’avviso di convocazione deve contenere l’O.d.G. e deve essere diramato almeno 20 giorni prima. In caso di urgenza il termine è ridotto a 7 giorni, usando qualsiasi mezzo di comunicazione i­doneo. La convocazione d’urgenza non può aver luo­go in caso di predisposizione ed approvazione dei bi­lanci, né in caso di nomine demandate alla  Direzione Nazionale.

3.- Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri eletti.

4.- Di ogni riunione si redige apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23: Attribuzioni

1.- Alla  Direzione Nazionale spettano tutti i poteri necessari per il buon funzionamento dell’associazione. Inoltre, es­sendo espressione diretta dell’Assemblea, in caso di urgenza può esercitare i poteri attribuiti a questa, con le uniche eccezioni dell’elezione di membri di organi collegiali e della modifica del presente Statu­to.

2.- In caso di surrogazione nei poteri assembleari o del  Consiglio Nazionale, le delibere della  Direzione Nazionale devono essere adot­tate a maggioranza degli aventi diritto, e sottoposte a ratifi­ca dell’organo titolare nella sua prima riunione, ordi­naria o straordinaria.

3.- In particolare, la  Direzione Nazionale:

a)         delibera la convocazione dell’Assemblea dei Delegati e del Consiglio Nazionale, e ne esegue e fa eseguire le relative delibere.

b)         approva la costituzione dei Comitati e delle Se­zioni e ne ratifica i Regolamenti

c)         cura le pubblicazioni di carattere nazionale e vigila su quelle delle organizzazioni territoriali

d)         discute ed approva la presentazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approva­zione del Consiglio Nazionale

f)          delibera l’assunzione del personale dipendente dalla sede centrale

g)         svolge tutte le operazione inerenti l’ammini­strazione del patrimonio U.I.L.D.M., deliberando l’ac­cettazione di lasciti, legati o donazioni, e l’alienazio­ne degli immobili.

Art. 24: Organizzazione della Direzione

1.- La seduta di costituzione è presieduta dal Pre­sidente dell’Assemblea o, in sua vece, dal Presidente del Collegio dei Probiviri. Funge da Segretario il membro più giovane di età.

2.- Costituitasi la  Direzione Nazionale, con presenza di almeno 2/3 degli eletti, con successive votazioni segrete, salvo unanimità in contrario, procede all’elezione del Pre­sidente, di almeno 2 Vicepresidenti, del Segretario e del Tesoriere, con voto a maggioranza dei presenti. Il Presidente, quindi, procede alla attribuzione degli incarichi fra i membri della Direzione Nazionale.

3.- La  Direzione Nazionale è organo collegiale, per cui l’attribu­zione di un incarico specifico non fa venire meno il di­ritto-dovere di ogni membro di essere al corrente di tutti i problemi dell’Associazione e, preventivamente informato, di apportare il proprio contributo alla di­scussione e alle soluzioni che, concretandosi in deli­bere, sono e restano decisioni collegiali che investo­no, sempre, la responsabilità dell’intera Direzione.

4.- Per la soluzione di determinate questioni la  Direzione Nazionale può costituire nel suo seno e con l’eventuale in­clusione di membri esterni particolarmente qualifica­ti, Commissioni di studio e/o decisionali. Le eventuali decisioni, non esecutive, devono essere presentate al­la Direzione, per la necessaria ratifica, nella riunione immediatamente successiva. Ove le decisioni com­portino onere finanziario per l’associazione, il parere del Tesoriere è obbligatorio, anche se non vincolante.

 

( S e z i o n e IV: Il Comitato Esecutivo)

Art. 25: Composizione e attribuzioni

1.- Il Comitato Esecutivo è composto da: Presi­dente, Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere. Per la validità delle riunioni, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è necessaria la presenza di almeno quattro membri, tra cui il Segretario e il Tesoriere.

2.- Al Comitato Esecutivo spettano, in caso di urgenza, i poteri attribuiti alla  Direzione Nazionale, ad eccezione di:

a)         surrogazione nei poteri di altri organi

b)         approvazione di bilanci

c)         nomine demandate alla  Direzione Nazionale.

3.- Tutte le delibere del Comitato Esecutivo saranno provviso­riamente esecutive, fino alla ratifica delle stesse da parte della  Direzione Nazionale, da chiedersi nella prima riunione successiva di questo organo. In caso di mancata rati­fica, la stessa  Direzione Nazionale provvede a sanare gli effetti già prodottisi.

 

( S e z i o n e V: Il Presidente)

Art. 26: Elezione e cessazione

1.- Il Presidente é eletto dalla  Direzione Nazionale tra i suoi mem­bri eletti e può durare in carica quanto quest’organo ed é rieleggibile.

2.- Nel caso in cui, per qualsiasi causa, venga a mancare definitivamente il Presidente, la  Direzione Nazionale sarà convocata d’urgenza entro 10 giorni dal Vice Presidente più anziano di età al fine di pro­cedere a nuova elezione.

Art. 27: Attribuzioni

Il Presidente Nazionale:

a)         E’ il rappresentante legale della UILDM; con­voca e presiede le riunioni della  Direzione Nazionale e del  Consiglio Nazionale e con­voca le riunioni dell’Assemblea.

b)         dà esecuzione, coadiuvato dai Vicepresidenti e dal Segretario, alle delibere degli organi centrali

c)         vigila e cura il buon funzionamento dell’Asso­ciazione secondo i canoni del presente Statuto, ed adempie a  tutte le funzioni affidategli dallo stesso o de­legate dagli organi sociali

d)         può invitare alle riunioni della  Direzione Nazionale, del Comitato Esecutivo e del  Consiglio Nazionale anche persone estranee all’Associazione, ma di particolare competenza per argomenti all’O.d.G.;

e)         ha la firma singola su tutti i documenti che im­pegnano l’Associazione. Quelli che comportano o possono comportare oneri finanziari devono essere sempre controfirmati dal Tesoriere.

f)          può sollecitare i pareri e partecipare alle riu­nioni di qualsiasi organo centrale o periferico dell’Associazione, con le eccezioni stabilite per i soli Collegi nazionali dei Probiviri e dei Revisori.

g)         può stare in giudizio, nell’interesse dell’Asso­ciazione, avanti qualsiasi autorità giurisdizionale e in qualsiasi grado, purché, se attore, autorizzato dalla  Direzione Nazionale.

 

( S e z i o n e VI: Vicepresidenti, Segretario e Te­soriere)

Art. 28: I Vicepresidenti

1.- I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercitano i poteri even­tualmente delegati nell’ambito delle rispettive dele­ghe scritte.

2.- In caso di assenza o impedimento del Presi­dente, il Vicepresidente più anziano di età ne eserci­ta tutti i poteri, fino alla prima riunione della  Direzione Nazionale.

3.- I poteri di nomina sono esclusivi del Presiden­te, non soggetti a delega né a surrogazione.

Art. 29: Il Segretario

Il Segretario:

a)         cura la tenuta dei verbali, della documentazione della  Direzione Nazionale e      dell’Associazione.

b)         provvede alla diramazione delle convocazioni

c)         prepara e coordina il lavoro ed i carteggi prepa­ratori per le riunioni della Direzione, del Comitato Esecutivo e del  Consiglio Nazionale

d)         notifica le delibere degli organi sociali

e)         mantiene i necessari contatti fra i diversi organi sociali centrali e fra questi e gli organi periferici.

Art. 30: Il Tesoriere

1.- Il Tesoriere:

a)         cura l’amministrazione ordinaria e straordina­ria

b)         redige i bilanci consuntivo e preventivo da sot­toporre agli organi competenti

c)         provvede alla gestione delle entrate

d)         provvede, con firma singola o abbinata a quella di altro membro del Comitato Esecutivo, alle spese ordinarie dell’as­sociazione.

e)         provvede, con firma abbinata a quella del Pre­sidente o di un Vicepresidente, alle spese straordina­rie dell’associazione. Le spese che eccedono la di­sponibilità di bilancio, o che non sono state previa­mente approvate per motivi di comprovata urgenza, devono essere controfirmate da almeno un terzo membro del Comitato Esecutivo.

2.- Nessuna operazione attiva e passiva, che inte­ressi in qualsiasi modo il bilancio della UILDM, è va­lidamente conclusa se non è firmata anche dal Teso­riere.

3.- Al Tesoriere sono conferiti tutti i poteri neces­sari per uniformare il sistema amministrativo-conta­bile della UILDM, centrale e periferica.

 

( S e z i o n e  VII:  Il Collegio dei Revisori)

Art. 31: Composizione e durata

1.- Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è  composto da n. 3 membri eletti dall’Assemblea dei Delegati e scelti fra persone che offrano garanzie minime di competenza in materia, secondo criteri meglio definiti nel Regolamento Generale. L’Assemblea provvede ad eleggere anche due membri supplenti.

.2.- Ove il Collegio, coperti i posti vacanti con i supplenti, si riduca a meno di tre membri, subentra il primo dei non eletti dall’Assemblea. In mancanza, il Consiglio Nazionale, nel più breve tempo possibile, provvederà a coprire le vacanti.

3.- L’appartenenza al Collegio dei Revisori è incompatibile con l’appartenenza a qualsiasi altro organo collegiale elettivo, centrale o periferico.

Art. 32: Organizzazione e competenze

1.- Il Collegio, nella sua prima riunione e in sedu­ta segreta, elegge il proprio Presidente ed organizza i propri lavori. Di tale seduta, come di ogni altra suc­cessiva, il Collegio redige apposito verbale, che è tra­smesso in copia alla  Direzione Nazionale

2.- I membri del Collegio possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto alle riunioni degli organi cen­trali della UILDM, fatta eccezione per le riunioni del Collegio dei Probiviri, ed alle Assemblee e riunioni dei Collegi dei Revisori di Sezioni e Comitati Regionali.

3.- Il Collegio:

a)         controlla la gestione economico-finanziaria dell’associazione e verifica che essa corrisponda ai fini sociali indicati nel presente Statuto.

b)         procede a verifiche di cassa almeno trimestralmente, controllando documenti e registrazioni contabili e redigendone verbale da sottoporre alla  Direzione Nazionale

c)         controlla la regolare tenuta delle scritture e do­cumentazioni contabili e di quanto altro previsto dal­la legge.

d)         presenta relazione annuale sui bilanci all’Assemblea dei Delegati.

e)         può presentare relazioni e raccomandazioni, collegiali o di singoli membri, agli organi sociali.

può porre il veto alle delibere degli organi am­ministrativi che ritenga non conformi alla buona ge­stione economico-finanziaria.

 

( Sezione VIII: Il Collegio dei Probiviri)

Art. 33: Composizione e durata

1.- Il Collegio dei Probiviri è composto dai seguenti membri soci:

a)         due eletti dall’Assemblea dei Delegati;

b)         uno eletto dalla  Direzione Nazionale, ma non fra i suoi mem­bri, nella prima riunione successiva all’Assemblea stessa.

2.- Il Collegio dura in carica tre anni. In caso di qualsiasi vacanza subentra il primo dei non eletti dall’Assemblea. In mancanza, il  Consiglio Nazionale provvede a coprirla nel più breve tempo possibile. Ove vengano a mancare, anche in tempi successivi, entrambi i membri di elezione assembleare, il Collegio sarà interamente rinnovato come indicato al comma precedente.

3.- I Probiviri devono essere scelti fra i soci di provata moralità, imparzia­lità e attaccamento all’associazione, e che siano par­ticolarmente esperti della vita e dell’organizzazione della UILDM, con almeno dieci anni di iscrizione e particolari conoscenze nel campo giuridico legislativo o aver ricoperto cariche sociali a livello centrale o periferico.

4.- L’appartenenza al Collegio dei Probiviri è as­solutamente incompatibile con ogni e qualsiasi altra carica a livello nazionale o periferico, così come è in­compatibile con l’appartenenza a qualsiasi altro or­gano collegiale, centrale o periferico.

5.- I Probiviri in carica sono rieleggibili e non possono essere candidati ad altri organi collegiali.

Art. 34: Organizzazione ed attribuzioni

1.- Il Collegio, nella prima riunione, nomina nel suo seno il proprio Presidente ed organizza i propri lavori.

2.- I lavori del Collegio sono segreti. Di ogni sedu­ta è redatto il relativo verbale, che è trasmesso in co­pia alla  Direzione Nazionale Il Segretario Nazionale, d’intesa con il Presidente, provvede a rendere pubbliche, nei limiti indicati dal Collegio stesso, le relative delibere, deci­sioni e raccomandazioni.

3.- Il Collegio è organo di giurisdizione interna, di garanzia e di interpretazione statutaria, nonché di controllo sulle procedure e gli atti di tutti gli organismi e strutture della UILDM. In particolare:

a)         vigila sull’osservanza del presente Statuto, richiamando per iscritto, ma non pubblicamente, gli organi sociali centrali e periferici. Il richiamo sarà comunicato, unitamente alle eventuali sanzioni adot­tate, a tutti gli organi citati nel caso di recidiva o di palese, grave e ingiustificata inosservanza dello Statu­to o delle delibere Assembleari.

b)         interviene, su iniziativa propria o su richiesta di chi ne abbia inte­resse, per dirimere qualsiasi controversia sorta tra organi sociali, centrali e/o periferici, o all’interno di qualsiasi organo dell’Associazione, centrale o periferico, tentando sempre la conciliazione previa e, in caso negativo, pronunciandosi sulla stessa.

c)         interviene, anche su iniziativa propria, sull’interpretazione del presente Statuto

d)         è giudice di unica istanza avverso i provvedimenti disciplinari e le sanzioni adottate da qualsiasi organo dell’Associazione nei confronti di Soci, strutture ed altri organi, centrali o periferici, e nei casi demandatigli direttamente dalla  Direzione Nazionale, dal  Consiglio Nazionale o dall’Assemblea.

4.- Tutte le decisioni del Collegio devono essere motivate e, qualunque ne sia la forma, sono immediatamente esecutive ed inappellabili.

.5.- I soci sono obbligati, se chiamati, a presentarsi al Collegio, a meno di valida giustificazione debita­mente comunicata.

 

( S e z i o n e IX: Incompatibilità, decadenza, du­rata e onerosità delle cariche)

Art. 35: Delle incompatibilità

1.- Le cariche di membro della Direzione Nazionale, dei Collegi Nazionali, della Commissione Medico Scientifica e quelle di Presidente di Sezione e di Comitato Regionale sono incompatibili fra loro e con l’appartenenza ai Collegi di vigilanza, controllo e consulenza di Sezioni e Comitati Regionali. A livello loca­le, sono incompatibili fra loro le cariche di membro del  Consiglio Direttivo e di membro dei Collegi di vigilanza, controllo e consulenza eventualmente esistenti.

2.- La condizione di dipendente, consulente o col­laboratore non occasionali, comunque remunerato, è incompatibile con incarichi elettivi in seno alla UILDM.

3.- Chiunque venga a trovarsi in situazione di in­compatibilità deve comunicare la propria opzione, per iscritto, al Segretario Nazionale entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa, e comunque en­tro la prima riunione dell’organo di cui fa parte o, in caso di più organi, di quello che si riunisce per pri­mo. In mancanza, decide la  Direzione Nazionale

Art. 36: Della Decadenza

1.- I membri di tutti gli organi elettivi dell’Asso­ciazione che non intervengano a tre sedute consecu­tive degli organi di cui fanno parte senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

2.- Contro i provvedimenti di decadenza di cui al comma 1, l’interessato, entro 30 giorni dalla comuni­cazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà nei 30 giorni successivi.

Art. 37: Durata ed elezione cariche sociali

1.- Tutti gli organi sociali della UILDM durano in carica tre anni. Le elezioni per il rinnovo della  Direzione Nazionale e dei Collegi centrali si tengono in anni diversi, in modo che, di norma, in uno stesso anno si rinnovi uno solo di tali organi.

2.- In caso di rinnovo anticipato di uno o più organi centrali la loro durata potrà essere prorogata o anticipata, ma di un solo anno, dal Consiglio Nazionale.

Art. 38: Gratuità delle cariche

1.- Tutte le cariche sociali, a qualsiasi livello, sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettiva­mente sostenute ed adeguatamente documentate, e comunque entro i limiti fissati dagli organi competenti.

 

TITOLO IV: Organizzazione Territoriale

Art. 39: Organizzazione nel territorio

1.- L’Unione si articola in Sezioni che, di regola, prendono il nome dal rispettivo Comune, ed in Comi­tati Regionali, che prendono nome dalla rispettiva Regione.

2.- Non può esservi più di una Sezione nello stesso Comune, né più di un Comitato nella stessa Regione.

3.- Quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile la costituzione di una Sezione in comuni in cui tutta­via risulti necessaria o opportuna la presenza e l’a­zione dell’Associazione, la  Direzione Nazionale può autorizzare il Comitato Regionale competente ad aprire una sede locale ed a nominare un Responsabile territoriale che perseguirà, come fine primario, la creazione del­la Sezione.

 

( S e z i o n e  I:  Delle Sezioni )

Art. 40: Costituzione

1.- Su formale domanda sottoscritta da almeno 15 promotori, di maggiore età, inoltrata con una rela­zione tramite il Comitato Regionale competente o, in mancanza, tramite il Responsabile Regionale, la  Direzione Nazionale autorizza la costituzione della Sezione, che avverrà con atto redatto da Pubblico Ufficiale.

2.- La Sezione appena costituita è retta da un Con­siglio Direttivo provvisorio composto dai soci promo­tori ed adotta il Regolamento-tipo approvato dal  Consiglio Nazionale

3.- Entro 6 mesi dalla data di formale costituzione della Sezione, il  Consiglio Direttivo deve provvedere alla definitiva organizzazione della Sezione stessa ed alla convoca­zione dell’Assemblea dei Soci per l’elezione delle ca­riche sociali e per l’eventuale adeguamento e/o inte­grazione del proprio Regolamento.

Art. 41: Organizzazione interna

1.- Ogni Sezione è retta da un Regolamento-tipo, uguale per tutte, al quale, tuttavia, l’Assemblea se­zionale, a maggioranza degli aventi diritto, può ap­portare gli adeguamenti e/o le integrazioni rese ne­cessarie od opportune da fattori locali, tradizionali o dall’esperienza, ferme restando le norme fondamen­tali. Le modifiche, per essere esecutive, devono esse­re approvate dalla  Direzione Nazionale, la quale è obbligata a pro­nunciarsi entro 3 mesi dalla richiesta.

2.- Le Sezioni sono dirette da un Consiglio Direttivo eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei soci e composto da al­meno sette membri.

3.- Il  Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, alme­no un Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, i quali costituiscono il Comitato Esecutivo della Sezione e sono re­sponsabili, nei loro ambiti, nei confronti del Comitato Regionale, della  Direzione Nazionale e degli organi da essa eletti.

4.- Del  Consiglio Direttivo può essere chiamato a far parte anche il rappresentante dell’amministrazione sanitaria pub­blica locale.

Art. 42: Gestione economico-finanziaria

1.- Le Sezioni godono di piena e completa auto­nomia finanziaria e gestionale da esercitare nei limiti imposti dalle delibere Assembleari, dal presente Sta­tuto e dal Regolamento.

2.- Qualsiasi atto o delibera che riguardi beni im­mobili e che ecceda l’ordinaria amministrazione di­venta esecutivo solo dopo l’approvazione della  Direzione Nazionale, che ha l’obbligo di decidere entro 3 mesi. Contro le decisioni della  Direzione Nazionale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che risolve entro un mese.

3.- Qualsiasi atto o delibera che riguardi beni mo­bili, immobili, strumentali e attrezzature seguirà l’iter stabilito al precedente comma se si tratta di straordinaria amministrazione. Per i beni mobili registrati l’auto­rizzazione è concessa dall’Esecutivo Nazionale che deve decidere entro trenta giorni.

4.- Le Sezioni redigono annualmente i bilanci con­suntivo e preventivo da sottoporre alla approvazione dei rispettivi organi di Sezione. I bilanci approvati devono pervenire alla Direzione Nazionale e redatti su conforme modello predisposto dal Tesoriere Nazionale.

5.- Su parere motivato e scritto del Tesoriere Na­zionale, il Presidente Nazionale può richiedere spie­gazioni su tutto o parte dei bilanci delle Sezioni, come pure respingere tali bilanci. In quest’ultimo caso la Sezione interessata può:

a)         accogliere le proposte di modifica, mediante delibera del Consiglio Direttivo

b)         confermare il bilancio respinto, con votazione a maggioranza di due terzi da parte del Consiglio Direttivo

In entrambi i casi il bilancio in questione si intende definitivamente approvato ed in vigore.

6.- In ogni Sezione esiste un Collegio dei Revisori dei Conti con struttura e competenze analoghe al Collegio Nazionale.

 

( S e z i o n e II: Dei Comitati Regionali)

Art. 43: Costituzione

1.- In ogni Regione in cui vi siano due o più sezio­ni si costituisce un Comitato Regionale nel quale so­no rappresentate tutte le Sezioni della Regione.

2.- I Comitati Regionali appena costituiti sono composti dai Pre­sidenti e dai Segretari delle varie Sezioni.

3.- Il Comitato Regionale, entro sei mesi dalla costituzione, prov­vede alla completa organizzazione interna, alla ele­zione degli organi sociali ed all’adeguamento del Re­golamento.

Art. 44: Organizzazione interna

1.- Ogni Comitato è retto da un Regolamento-tipo, uguale per tutti, approvato dal Consiglio Nazionale, al quale, tuttavia, l’Assemblea Regionale, a maggioranza degli aventi diritto, può apportare gli adeguamenti e/o le integrazioni rese necessarie od opportune da fattori locali, tradizionali o dall’esperienza, ferme restando le norme fondamentali. Le modifiche, per essere ese­cutive, devono essere approvate dal Consiglio Nazionale, il quale è obbligato a pronunciarsi entro tre mesi dalla richiesta.

Art. 45: Attribuzioni

1.- Nei limiti delle delibere e degli indirizzi stabili­ti dagli organi centrali, a livello regionale il Comitato Regionale:

a)         rappresenta l’Associazione, agendo con la pie­nezza dei poteri necessari al raggiungimento dei fini statutari.

b)         rappresenta la Direzione Nazionale, esercitandone tutte le fun­zioni e poteri

c)         coordina le Sezioni sorte nel territorio e media fra queste e la Direzione Nazionale.

d)         risolve in prima istanza qualsiasi controversia sorta fra soci o sezioni.

2.- Quando se ne ravvisi la necessità, la Direzione Nazionale può delegare i Comitati Regionali a svolgere compiti propri, anche a­venti rilevanza esterna nazionale e internazionale.

 

( S e z i o n e  III:  Rapporti interregionali)

Art. 46: Rapporti interregionali

1.- Nei casi in cui non sia possibile la costituzione del Comitato Regionale, la  Direzione Nazionale nomina un Respon­sabile regionale con funzioni analoghe a quelle del responsabile territoriale di cui all’art. 39.3. Inoltre, la  Direzione Nazionale, nei supposti in cui ciò sia opportuno o necessa­rio, può autorizzare, in via del tutto eccezionale, l’in­clusione di una Sezione in un Comitato Regionale territorialmente diverso.

 

( S e z i o n e IV: Rapporti interni)

Art. 47: Delle Sezioni

Le Sezioni devono far pervenire annualmente al proprio Comitato Regionale ed alla  Direzione Nazionale, entro i termini stabiliti dal­la Direzione stessa:

a)         elenchi completi dei soci, aggiornati al 31 di­cembre precedente

b)         una relazione sull’attività svolta nell’anno pre­cedente, le linee generali dell’attività da svolgere nell’anno e la composizione degli organi sociali.

c)         il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il preventivo per il corrente, redatti in conformità alle indicazioni ricevute dal Tesoriere Nazionale, appro­vati dal  Consiglio Direttivo e col visto di conformità del Collegio dei Revisori della Sezione.

Art. 48: Dei Comitati

I Comitato Regionale devono inviare annualmente alla  Direzione Nazionale, en­tro i termini stabiliti dalla Direzione stessa:

a)         una relazione sulle attività svolte nella regione ed una sulle attività da svolgere nell’anno corrente, coordinando le attività sezionali e quelle del Comita­to stesso

b)         I bilanci consolidati, preventivo e consuntivo, dell’organizzazione territoriale, redatti in conformità alle indicazioni ricevute dal Tesoriere Nazionale ed approvati dai propri organi direzionali e di controllo.

Art. 49: Sanzioni

1.-        Il mancato rispetto di quanto stabilito agli ar­ticoli 47 e 48, comporta un richiamo ufficiale, comunicato a tutte le sezioni e comitati e l’automatica esclusione dall’Assemblea dei Delegati, oltre a quant’altro ancora stabilito dalla Di­rezione Nazionale.            In caso di recidiva, o quando il mancato rispet­to di tali norme comporti un ingiu­sto danno, di qualsiasi natura, per l’associazione, la  Direzione Nazionale adotterà uno o più dei seguenti provvedimenti:

a)         sospensione dei soci responsabili

b)         decadenza dei responsabili dalle cariche ricoperte

c)         radiazione dei soci responsabili

d)         commissariamento degli organi sociali inadempienti per un massimo di sei mesi.

e)         scioglimento di tali organi

f)          scioglimento della Sezione o del Comitato responsabili

I provvedimenti adottati nei casi previsti dal presente comma sono contemporaneamente comunicati al Collegio dei Probiviri.

2.- La totale assenza dei rappresentanti di una Sezione o Comitato Regionale a tutte le riunioni assembleari e di Consiglio Nazionale celebrate in un anno sociale comporta l’esclusione della Sezione o del Comitato Regionale dall’accesso a fondi o benefici concessi dal  Consiglio Nazionale o dalla  Direzione Nazionale.

3.- I Presidenti di Sezione o di Comitato Regionale che in un biennio sociale non partecipano a due Assemblee ordinarie ed a più di tre riunioni del  Consiglio Nazionale, decadono dalla carica.

4.- Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono comminate dalla  Direzione Nazionale appena constatata l’infrazione. Il Collegio dei Probiviri, su richiesta della  Direzione Nazionale fondata su gravi e documentati motivi, può sospendere l’applicazione della sanzione.

 

TITOLO V: Del Patrimonio sociale

Art. 50: Patrimonio sociale

1.- Il patrimonio della UILDM è unico, indivisibi­le, intestato alla UILDM e finalizzato al raggiungi­mento dei fini statutari. Esso è costituito dalle som­me in denaro e dai beni mobili ed immobili di cui l’associazione, direttamente o tramite le organizza­zioni territoriali, venga in possesso.

2.- La gestione dei beni, mobili ed immobili, è affi­data all’autonomia delle organizzazioni territoriali, che ne sono pienamente responsabili dinanzi alla UILDM nel suo complesso.

3.- La gestione dei proventi liquidi è interamente affidata alle organizzazioni territoriali, che ne sono le uniche responsabili nei limiti stabiliti dalla legge.

4.- La costituzione di diritti reali su immobili, loro alienazione, acquisto o vincolo di qualsiasi natura è valida solo su specifica delega del Presidente Nazionale, concessa su autorizzazione espressa della  Direzione Nazionale In tali casi il pare­re negativo del Tesoriere Nazionale è vincolante e superabile solo con voto a maggioranza degli aventi diritto della Direzione Nazionale.

 

TITOLO VI: La Commissione Medico-Scientifica

Art. 51: Commissione Medico-Scientifica

1.- La Commissione Medico Scientifica è composta da 9 membri designati dal  Consiglio Nazionale, su proposta della  Direzione Nazionale, tra i professionisti di provata esperienza in discipline interessanti la Distrofia Muscolare e le altre ma­lattie neuromuscolari.

2.- La Commissione redige il proprio regolamento, che sarà approvato dal  Consiglio Nazionale, e nella prima riunione elegge il proprio Presidente. Di ogni seduta è redatto verbale da trasmettere in copia alla Direzione Nazionale.

3.- La Commissione:

a)         propone al  Consiglio Nazionale l’indirizzo della UILDM nel campo medico e scientifico e le tematiche del Con­vegno nazionale.

b)         propone annualmente alla  Direzione Nazionale le azioni con­crete per l’attuazione dell’indirizzo fissato dal  Consiglio Nazionale

c)         offre una adeguata consulenza su tutti i temi medico-scientifici a essa demandati dalla  Direzione Nazionale

4.-        La Commissione Medico Scientifica è rinnovata nel biennio dal  Consiglio Nazionale su proposta della  Direzione Nazionale

5.-        Il Presidente della Commissione Medico Scientifica in carica, è membro di diritto della  Direzione Nazionale, senza diritto di voto.

 

TITOLO VII: Modifiche statutarie e scio­glimento

Art. 52: Modifiche e scioglimento

1.- Le modifiche statutarie rese necessarie da a­deguamenti a norme di legge o disposizioni delle au­torità amministrative o sanitarie saranno proposte dalla  Direzione Nazionale, sentito il collegio dei Probiviri, con voto a maggioranza degli aventi diritto, all’Assemblea, che deciderà a maggioranza.

2.- Tutte le altre modifiche statutarie, su proposta delle organizzazioni territoriali o degli organi centra­li, sono sottoposte all’Assemblea Nazionale, e per es­sere approvate necessitano del voto favorevole dei due terzi dei votanti.

3.- Lo scioglimento della UILDM e la devoluzione del suo patrimonio deve essere deliberato dal  Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto e dall’Assemblea Nazionale, convocata in riunione straordinaria, con maggioranza conforme alla norma­tiva vigente in materia. Il patrimonio deve essere interamente devoluto a organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità analoghi a quelli perseguiti dalla UILDM.

4.- Alla  Direzione Nazionale sono conferiti i poteri necessari per procedere alle modifiche, integrazioni o adeguamenti che fossero espressamente richiesti dalle autorità del­lo Stato in sede di approvazione del presente Statuto.

 

Ultimo aggiornamento (Monday 02 February 2009 15:03)
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